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Focus

Per il Fisco chi vende abitualmente online svolge un'attività d'impresa

Giovedì 15 Marzo 2012
autore: Redazione InterTraders
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze è di recente intervenuta su una questione spinosa per chi si affaccia nel mondo dell'e-commerce e intende sperimentare l'attività di vendita online senza troppe spese, qualificandosi come venditore privato anziché professionale.
Il commercio esercitato in Rete sotto "mentite spoglie" è infatti un malcostume che caratterizza da oltre un decennio le più note piattaforme dedicate al b2c con indubbi vantaggi -per chi se ne avvale- sia a livello contrattuale che tributario.

Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto la sentenza 03/19/2012 del 23 gennaio scorso della Commissione Tributaria fiorentina, ricalcando una sua precedente pronuncia del giugno 2011 e un orientamento giurisprudenziale già noto in materia di accertamento fiscale, ha chiarito che:
"la nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, perché l’articolo 55 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 cc, anche se non strutturate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, fondamentale per la qualificazione civilistica di impresa. L’attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, pertanto, l’attività di impresa, quando vi sia un numero rilevante di transazioni: i proventi, di conseguenza, sono redditi di impresa e non redditi diversi, anche se manca l’'organizzazione'" (fonte: FiscoOggi).

Come è evidente la sentenza focalizza la differenza tra la nozione di impresa commerciale rilevante per il Fisco e che ricomprende, tra le altre, le attività previste dall'art. 2195 c.c. anche se non strutturate in forma di impresa, quali:
1) l'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) l'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) l'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) l'attività bancaria o assicurativa;
5) le altre attività ausiliarie delle precedenti.


e la nozione più rigida ex art. 2082 c.c. sostenuta dal contribuente destinatario della sentenza in esame, per giustificare le sue continue operazioni di compravendita online e sottrarsi così agli oneri fiscali previsti in materia. Norma, lo ricordiamo, che qualifica invece come imprenditore "chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

La vicenda alla base del contenzioso trae origine dall'invio ad un utente di eBay di un questionario, unitamente a un invito al contraddittorio, affinché dimostrasse di aver dichiarato, ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da oltre 1500 transazioni concluse tra il 2005 e il 2009 sul sito di aste online.

In riscontro alle suddette richieste, il contribuente aveva dichiarato di non essere titolare di partita IVA, di non aver dichiarato i redditi derivanti dalle sue vendite via Internet ai fini delle ridette imposte, ma soprattutto di aver intrapreso l'attività online per gioco, ossia commerciando articoli vari (tra cui pellicce) forniti da parenti ed amici e passando in un secondo momento all'acquisto tramite PayPal di merce su siti stranieri per la rivendita in Italia.

Elementi che unitamente al numero crescente di vendite annuali (passato dalle 7 del 2005 alle 598 del 2009) e alla frequenza non occasionale delle stesse, non hanno però convinto i giudici, privando di fondamento le giustificazioni dell'ebayer e i suoi pretestuosi richiami all'occasionalità del reddito e all'assenza di organizzazione e abitualità d'esercizio di vendita.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha infatti evidenziato come i requisiti che qualificano un'impresa permettendo di definirla agli occhi del Fisco come commerciale sono:
1) il rientrare dell'attività tra quelle indicate dall’art. 2195 c.c. o tra le attività agricole indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti;
2) l'esercizio d'attività per professione abituale ancorché non esclusiva e anche se non organizzata in forma di impresa.

Con l'ovvia conseguenza che solo la prestazione occasionale, rientrando tra i c.d. redditi diversi, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e dall'IRAP e che, pertanto, a nulla rileva l'autodefinizione di "venditore privato".

Per ulteriori approfondimenti segnaliamo anche l'articolo pubblicato da FiscoOggi.

Redazione InterTraders


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Scritto da ivoermejo il 20/03/2012 alle ore: 14:57
@trottolino69
il concetto di base che tanta gente come te non ha capito:
"smetterla di trovare sotterfugi per non pagare le tasse!"
I controlli vanno bene, perch? cos? vengono scovate persone che come te usano sistemi non corretti.
Speriamo che anche su subito.it vengano fatti i dovuti controlli.
Scritto da trottolino69 il 20/03/2012 alle ore: 10:58
Ebay va bene per vendere ma fino a un certo punto! I controlli della finanaza sempre piu pressanti meglio spostarsi su subito.it almeno nessuno ti controlla
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