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Pratiche commerciali scorrette, noto sito di incontri online sanzionato dall'AGCM

Lunedì 07 Dicembre 2009
autore: Redazione InterTraders
Con provvedimento n. 20416 del 28 ottobre 2009, reso noto nel novembre scorso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la società Onemeet S.p.A. che gestisce il noto sito di incontri online tra single onemeet.net.

Alla base dell'intervento dell'Authority vi sarebbe il comportamento illecito posto in essere dalla società tramite il proprio portale. Entrando, infatti, nella home page del sito, viene offerta ai consumatori la possibilità di effettuare una "prova" di iscrizione gratuita e, successivamente, di acquistare un “pass” al costo di 27 euro. Una volta forniti i propri dati e sottoscritto il servizio, tuttavia, il consumatore scoprirebbe in realtà di non aver acquistato l’accesso al servizio per un solo mese ma di essersi inconsapevolmente iscritto ad un abbonamento annuale, che prevede per l'appunto il pagamento mensile di 27 euro da effettuarsi prevalentemente con addebito su carta di credito. Condizioni esplicate sì nel "Contratto di abbonamento" presente sul sito, ma che per la struttura del portale, non sarebbero facilmente e necessariamente visionabili in fase di adesione al servizio.

Oltre a ciò l'AGCM avrebbe rilevato come, durante il periodo di prova gratuita, non risulti possibile rispondere alle e-mail ricevute da presunti altri single in cerca di incontri. In particolare, i soggetti che invierebbero tali e-mail, dopo i tre giorni del periodo di prova gratuita, non cercerebbero più di contattare il nuovo utente, ma lo ricontatterebbero solo al momento della scadenza dell’abbonamento, per convincerlo al rinnovo.

Al termine del procedimento, l'Authority ha condannato la Onemeet a una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € ritenendo la pratica posta in essere dalla società in violazione dell’articolo 21 comma 1, lettere b) e d) (in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore con riferimento alle caratteristiche e al prezzo del servizio promosso), e dell’art. 20 del Codice del Consumo (in quanto l'ente non avrebbe tenuto nel caso di specie quel "normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere con riferimento alla prospettazione dei servizi offerti e alla completezza delle informazioni fornite nella comunicazione commerciale").

Al seguente link è possibile visionare il testo integrale del provvedimento (pagg.61-68 del Bollettino n.43 del 16 novembre 2009):

Link provvedimento

Redazione InterTraders


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