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Pratiche commerciali scorrette: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona eBay

Lunedì 14 Settembre 2009
autore: Daniela Carella
Sicuramente ai lettori sarà capitato di imbattersi in quelle promozioni “apparentemente” molto convenienti dedicate agli utenti, che eBay periodicamente propone per incrementare le vendite sulla piattaforma.

Recentemente uno di questi annunci, quello dell’ottobre del 2007, è stato sottoposto al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nell’adunanza del 6 agosto 2009, infatti, l’Authority ha vietato ad eBay l’ulteriore diffusione di alcuni messaggi pubblicitari, ritenuto ingannevoli, tramite e-mail o attraverso il sito www.eBay.it.
I messaggi in questione, attraverso lo slogan “Se non provi, non guadagni! Dal 18 al 22 ottobre metti in vendita gratis fino a 3 oggetti”, lasciavano intendere agli utenti di poter mettere in vendita su eBay fino a tre oggetti senza pagare l’ordinaria “tariffa d’inserzione”.

Tuttavia, alla promozione, accessibile agli utenti “privilegiati” che ricevevano l’e-mail o cliccavano sul relativo banner nel sito di eBay, era apposto solo un link per visionare i termini della stessa, nonostante ci fosse spazio per inserirli (così come era stato fatto dal portale d’aste in precedenti campagne pubblicitarie). Ed inoltre, all’interno di questo link, vi erano due sezioni in cui si descriveva “Che cosa è incluso” e “Che cosa è escluso” e soltanto una nota in neretto chiariva la gratuità della promozione indicando il sistema di fatturazione e riaccredito sull’account eBay.
Quindi gli utenti che hanno aderito a tale campagna pubblicitaria si sono visti addebitare sul proprio conto eBay una somma comprendente, tra le tariffe dovute, anche quelle per le tre inserzioni oggetto della promozione. Addebiti, queste ultimi, che sarebbero stati regolarmente riaccreditati sul conto eBay degli utenti, in un momento successivo, ossia il giorno 6 dicembre 2007, salvo compensazione con eventuali crediti vantati per altre promozioni.

L’AGCM, tenuto conto sia delle memorie presentate da eBay che delle segnalazioni dei consumatori, ha ritenuto non corretta tale campagna pubblicitaria ai sensi degli artt. 20 ("Divieto delle pratiche commerciali scorrette"), 21 ("Azioni ingannevoli") e 22 ("Omissioni ingannevoli") del Codice del Consumo, apparendo idonea ad indurre in errore i consumatori ai quali era rivolta nella misura in cui il servizio oggetto della promozione veniva pubblicizzato come gratuito, quando in realtà comportava degli addebiti rimborsati solo successivamente attraverso accredito o compensazione.
Come ha sottolineato l’Authority, il consumatore medio per prendere una decisione consapevole di natura commerciale ha bisogno che le informazioni rilevanti (nel caso di specie: prezzo e modalità di riscossione) non vengano omesse o presentate in modo oscuro ed incomprensibile. Nell’ottica di un consumatore medio, infatti, la possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio è suscettibile di essere percepita in maniera diversa rispetto all’obbligo di anticipare una somma che sarà poi riaccreditata.

In definitiva, l’Authority, tenuto conto del significativo impatto del succitato messaggio pubblicitario seppur di breve durata, della sua ampia diffusione -tramite e-mail o sito internet- in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori e delle dimensioni delle imprese coinvolte (unici gestori sul territorio europeo ed italiano di aste-mercato online) quali eBay Italia (in quanto intestataria del sito internet www.eBay.it) e eBay International AG (in quanto proprietaria del 95% delle quote della eBay Italia), ha condannato queste ultime alla sanzione pecuniaria rispettivamente di € 30.000 e di € 50.000.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale del provvedimento, estratto dal Bollettino 33/2009 dell’AGCM:

Link provvedimento

Dott.ssa Daniela Carella
per International Traders


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