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Cassazione, apertura di un negozio on line e mancata comunicazione di inizio attività

Lunedì 22 Giugno 2009
autore: Redazione InterTraders
Giriamo ai lettori un'interessante sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 maggio scorso, relativa a un procedimento avente a oggetto l'apertura di un sito di vendita on line e la mancata comunicazione di apertura dello stesso al Comune di residenza da parte dell'intestatario del dominio.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 dispone infatti all'art. 18 co. 1 per coloro che desiderano intraprendere un'attività di vendita on line quanto segue:
“La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”

Nella vicenda in esame all'intestatatario del dominio era stata inflitta con ordinanza del Comune una sanzione di euro 5.169,73 per non aver presentato la comunicazione in oggetto e la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto.
Al rigetto del ricorso in opposizione a detta ordinanza (proposto dall'intestatario del dominio innanzi al Giudice di Pace), aveva fatto seguito il ricorso per Cassazione. Il ricorrente, sulla base delle motivazioni addotte avanti al GdP, aveva sostenuto di non aver mai esercitato alcuna attività di vendita on line, di non aver mai avuto intenzione di farlo, e che, al contrario, il sito di cui era intestatario era stato concesso in uso al figlio che di fatto ne curava l'allestimento ai fini della commercializzazione e vendita di prodotti locali a mezzo di società in nome collettivo preesistente e la cui attività di vendita era invece stata comunicata ex art. 18 co. 1 ad altro Comune.

Tra le varie ragioni addotte dal ricorrente, vi era anche quella secondo cui il sito a lui intestato, all'epoca degli accertamenti della violazione, era ancora in fase di allestimento e che, pertanto, non era visualizzabile e navigabile. La Suprema Corte, non condividendo le motivazioni allegate dall'interessato, ne ha rigettato il ricorso, non accogliendo neanche la richiesta avanzata -con ricorso incidentale- dal Comune che aveva inflitto la sanzione, in relazione alla immotivata compensazione delle spese del giudizio innanzi al GdP.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza:

link sentenza

fonte del .pdf della sentenza: Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore

Redazione InterTraders


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