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GdP di Pisa: inutilizzabilità della connessione a Internet, utente risarcibile
Lunedì 04 Maggio 2009
autore: Redazione InterTraders Segnaliamo ai nostri lettori un'interessante e recente sentenza del Giudice di
Pace di Pisa, pubblicata nelle ultime ore da Confconsumatori,
relativa ad un procedimento promosso da un utente nei confronti di una nota
compagnia telefonica nazionale per l'impossibilità di utilizzare la
propria linea ADSL e di conseguenza di accedere alla Rete Internet.
Le ragioni alla base del disservizio -protrattosi per oltre 8 mesi dalla
richiesta di intervento da parte dell'utente e “sbloccatosi” solo a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.- sarebbero da ricondursi alla
necessità per la compagnia di collegare al servizio telefonico un altro utente
dello stesso stabile abitato dal primo, circostanza per la quale si è resa
necessaria l'installazione provvisoria di una apparecchiatura che
permetteva sì l'accesso alla linea telefonica a entrambi, ma non supportando il
collegamento ADSL, non permetteva più al primo utente di utilizzare
Internet.
Risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale, le
richieste avanzate dai due difensori del consumatore privato dell'ADSL, gli
avvocati Giovanni Longo e Andrea Lupetti.
Secondo questi ultimi, infatti, la compagnia telefonica oltre ad essere
responsabile per inadempienza contrattuale ex art. 1218 c.c. (secondo cui
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”), avrebbe violato il principio di buona fede nel rapporto
contrattuale (ex art. 1175 c.c., norma in base alla quale “Il debitore e
il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”) e
la normativa proconsumatore (Legge 30
luglio 1998, n. 281, oggi confluita nel Codice del Consumo) che riconosce come
fondamentali ai consumatori e agli utenti il diritto “alla correttezza,
trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e
servizi”.
Il Giudice di Pace, rigettando la tesi della compagnia telefonica che sosteneva
la non imputabilità ad essa dei problemi tecnici alla base dell'inadempienza,
ha invece riconosciuto la mala fede della stessa, responsabile di aver
fornito consapevolmente un'apparecchiatura provvisoria sì idonea a permettere
l'accesso alla linea telefonica a entrambi gli utenti dello stabile, ma inidonea
a supportare la tecnologia ADSL, con grave pregiudizio per l'utente che
ne faceva uso, condannandola a risarcire la somma di € 2.582,00 oltre
interessi legali, spese e onorari.
L'aspetto sicuramente più interessante della sentenza è dato dal
risarcimento del danno esistenziale, riconosciuto dall'Autorità
giudicante al consumatore per l'impossibilità di quest'ultimo di poter svolgere
regolarmente la sua attività lavorativa con l'ausilio di Internet e per il
pregiudizio patito da sua figlia, che utilizzava il collegamento ADSL per
ragioni di studio.
Come è evidente, la decisione del GdP appare di notevole interesse, non solo
per la fattispecie al centro del procedimento e la responsabilità
riconosciuta in capo alla compagnia telefonica per la mancata
erogazione del servizio di accesso a Internet, ma per la
portata che il contenzioso avrebbe potuto assumere in termini
risarcitori se l'utente avesse svolto un'attività di natura
commerciale attraverso Internet.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della
sentenza:
link sentenza
Redazione InterTraders
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