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Pronte le nuove regole sull'e-commerce b2c: il recesso sale a 14 giorni. Delusione per le aste on line.
Martedì 14 Ottobre 2008
autore: Redazione InterTraders E' pronta e in attesa di approvazione da parte del Parlamento Europeo la nuova
direttiva dedicata all'e-commerce business to consumer. Il
nuovo atto comunitario, ribattezzato “Direttiva sui diritti dei
consumatori”, arriva dopo un periodo di gestazione di oltre 6
anni e pone una serie di importanti regole dedicate ai consumatori in generale,
con particolare interesse per il commercio elettronico b2c.
La nuova direttiva oltre a unificare e rafforzare il contenuto delle 4
precedenti dedicate alla tutela dei consumatori (direttiva 85/577/CEE, direttiva 93/13/CEE, direttiva 97/7/CE e direttiva 99/44/CE), mira a facilitare e incoraggiare il commercio b2c
all'interno dell'Unione Europea; decisione, quest'ultima, secondo la Commissione
Europea, dettata dall'eterogeneità creatasi negli anni tra i vari Stati dell'UE
col recepimento delle direttive europee proconsumatore.
Una discrepanza particolarmente evidente ove si pensi ad es. che in alcuni Stati
la garanzia legale di conformità ha una durata maggiore dei due
anni previsti in gran parte delle nazioni europee (tra cui l'Italia);
divario simile si registra per il diritto di recesso, il cui termine per
l'esercizio si restringe in alcuni Stati a soli 7 giorni, mentre in
altri arriva a due settimane!
I veri problemi che la direttiva mira ad affrontare sono, tuttavia,
quello della scarsa competitività transfrontaliera tra i venditori
europei e della diffidenza dei consumatori negli acquisti
intracomunitari. Due aspetti non da poco se si considera la condotta di
alcuni commercianti europei che, consapevoli di ciò, pongono da tempo
prezzi differenti per uno stesso prodotto a seconda della nazione di
vendita (uno stesso modello di lettore mp3 ad es. costa 179 euro in
Spagna e 231 euro in Romania, mentre un particolare modello di fotocamera
digitale Panasonic costa 230 euro in Italia e 306 euro in Finlandia!)
Ma quali sono le principali novità regolamentari previste dalla nuova
“Direttiva sui diritti dei consumatori”?
Abbiamo visionato in anteprima per i lettori di InterTraders il testo in fase di
approvazione e ne elenchiamo a seguire le novità a nostro parere più
rilevanti, riservandoci sin da ora di ritornare sull'argomento in futuro quando
l'atto -salvo eventuali emendamenti- entrerà in vigore nell'Unione Europea:
1) Massima trasparenza precontrattuale da parte dei venditori,
i quali dovranno integrare gli attuali obblighi di informazione proconsumatore
(previsti nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.70 del 2003 e dal D.Lgs. n.206 del 2005) con
ulteriori indicazioni sul bene venduto, sul suo prezzo di vendita e su eventuali
addebiti solitamente resi visibili solo in fase di chiusura dell'ordine on
line. In quest'ultimo caso, ogni eventuale omissione prima della
conclusione del contratto farà venir meno per il consumatore l'obbligo
di sostenere tali spese.
2) Obbligo minimo di informazione per i commercianti
anche nelle transazioni concluse a mezzo telefonino
(mobile-commerce).
3) Potenziale riconoscimento delle garanzie proconsumatore
anche per le compravendite a distanza c2c.
4) Nuovi termini per l'invio della merce al consumatore e per
il recesso da parte di quest'ultimo. Nel primo caso, qualora la consegna non
avvenga entro 30 giorni dalla conclusione dell'ordine, nei 7 giorni successivi
allo scadere di detto termine, al consumatore dovrà essere rimborsato l'importo
pagato. Inoltre, finché la merce non verrà consegnata materialmente al
consumatore, a risponderne di eventuali danni sarà il commerciante.
Per il diritto di recesso, invece, il termine per l'esercizio sale a 14
giorni, al consumatore dovrà ovviamente essere rimborsato oltre al
costo della merce anche quello delle spese di spedizione sostenute dal venditore
per inviargliela. La riconsegna dei beni da parte del consumatore, inoltre, una
volta comunicata la volontà di recedere dovrà avvenire entro 40 giorni. Per
agevolre l'esercizio del diritto di recesso il venditore potrà predisporre
anche un apposito formulario on line.
5) Definizione chiara della procedura prevista a favore dei
consumatori che hanno acquistato prodotti difettosi: riparazione,
sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto
(attualmente già prevista dal nostro Codice del Consumo).
6) Ampliamento dell'elenco di clausole c.d. vessatorie e
predisposizione di una lista “grigia” di clausole da considerarsi inique
salvo che il commerciante non dimostri il contrario.
Come è evidente, essendo la direttiva frutto dell'unificazione di altre 4
direttive proconsumatore, riordina e richiama regole in parte già in vigore da
tempo nel nostro e in altri Paesi europei. Il fine per cui il legislatore
comunitario intende "adattare" ai giorni nostri una disciplina comunque vecchia
di un decennio, resta principalmente quello di infondere fiducia nei consumatori
che concludono contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali,
invogliandoli al commercio intracomunitario.
Nonostante ciò, la vera delusione che emerge da questa "anteprima" resta a
parer nostro quella sulla disciplina applicabile alle aste on line.
Si è pubblicizzato molto questo preannunciato intervento comunitario, proprio
per le novità che avrebbe apportato in materia di aste, ma l'unico aspetto
rilevante è quello -comunque non esplicitato- dell'obbligo di informazione
precontrattuale per i venditori all'interno delle tradizionali aste on line.
Per il resto, invece, a parte l'espressa esclusione del diritto
di recesso per le vendite all'asta (eccetto per le aste con prezzo fisso - il
c.d.
“Compralo Subito” di eBay) e la vantaggiosa esclusione per i
provider d'aste della qualifica di intermediario, il testo attuale
della direttiva non aggiunge altro in materia, nè si preoccupa di
definire aspetti e qualificazioni relative al tipo di contrattazione conclusa in
occasione di un'asta on line.
Redazione InterTraders
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