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GdP di Firenze, Telecom riconosciuta responsabile nella diffusione dei dialers. On line la sentenza.
Lunedì 07 Aprile 2008
autore: Redazione InterTraders Un tipo di malware in cui ci si può imbattere facilmente navigando in Internet
è quello dei dialer, programmi di per sé leciti fintantoché consentono di
accedere a servizi e informazioni di pubblica utilità, ma che acquistano carattere illecito quando si installano, ad insaputa
dell’utente, nel sistema operativo del computer di quest’ultimo,
effettuando, senza alcun preavviso, chiamate telefoniche verso numeri a tariffa
maggiorata (899, 144, 166).
Partendo da questa considerazione il Giudice di Pace di Firenze nella sentenza
n. 5045/07 ha ritenuto sussistere il reato di cui all’art.640 ter c.p. (frode
informatica) nel momento in cui tali programmi si “intrufolano” nel sistema
operativo della vittima, scaricandoli inavvertitamente via email, con la
semplice visualizzazione di pagine web o scegliendo “finti” certificati di
protezione. Infatti, l’art. 640 ter punisce “chiunque, alterando in
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,
procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”,
risultando evidente, quindi, a detta del giudice fiorentino, che una
volta azionato un dialer, si configura “l’intervento” illecito su
programmi altrui come previsto dalla suddetta norma.
Nel caso di specie, un utente, ignaro dell’installazione fraudolenta di un
dialer sul proprio sistema operativo, si era visto addebitare da Telecom
Italia la somma di euro 70,00 per aver effettuato incosapevolmente chiamate a
numeri 899, i cui servizi erano gestiti da altre compagnie telefoniche
(Eutelia, Teleunit) e di cui la stessa Telecom, oltre ad essere
responsabile della relativa fatturazione, ne aveva comunque percepito il costo
per il trasferimento delle chiamate in oggetto alle suddette compagnie.
Il giudice, nel motivare la sentenza, ha condannato Telecom a restituire
all’utente le somme contestate (e a pagare le spese giudiziarie),
ritenendo infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia
telefonica, che nell’escludere la propria responsabilità, aveva
sostenuto la colpevolezza della controparte nel non aver adottato quegli
accorgimenti (quali l’attivazione della linea ADSL) tali da evitare
l’intrusione dei dialer nel proprio computer.
Telecom, infatti, stando alle risultanze istruttorie, non avendo escluso
all’epoca dei fatti la possibilità che le chiamate effettuate agli 899
fossero la conseguenza dell’installazione abusiva di un dialer, si sarebbe
resa per il GdP responsabile del reato di ricettazione ex art. 648 c.p.
(collegato col reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. commesso dalle
due compagnie di cui sopra), che punisce “chi, al fine di procurare a sé
o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da
un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare”.
Dal momento, quindi, che per l’integrazione di tale fattispecie
delittuosa sarebbe sufficiente la semplice “intromissione” nel far acquisire
ad altri (in questo caso le compagnie Eutelia e Teleunit) il
profitto di un reato (nel caso di specie il denaro versato
dall’utente per aver chiamato a sua insaputa i numeri 899) e tenuto
conto anche della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo
eventuale, in quanto Telecom accettava comunque il rischio della
provenienza delittuosa del denaro (anche col minimo dubbio della illiceità del
traffico telefonico), è evidente la non estraneità di tale condotta
dall’ambito applicativo del succitato art. 648 c.p.
Inoltre, sempre a parere del giudice fiorentino, a carico di Telecom
sarebbe addebitabile il reato di omessa denuncia ex art. 362 c.p. che
punisce chi, nell’esercizio di un pubblico servizio, omette o ritarda di
denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità competente, un reato
del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio stesso.
Infatti, nello svolgere il proprio servizio, la compagnia era venuta
comunque a conoscenza dell’illiceità dell’addebito, seppur col semplice
sospetto dell’irregolarità delle chiamate, e si era tuttavia astenuta dallo
sporgere denuncia alla Procura della Repubblica competente nei confronti dei
legali rappresentanti delle due società arricchitesi fraudolentemente tramite
dialer (Eutelia e Teleunit).
Alla luce di tali considerazioni, quindi, il Giudice di Pace,
dichiarando la nullità della fatturazione dei costi del traffico
telefonico per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. in quanto emessa in
violazione dell’art. 648 c.p., ha escluso la sussistenza di alcun obbligo di
pagamento a carico dell’utente.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza (fonte
dell'atto: www.aduc.it):
GdP_Firenze_5045_12092007.pdf
Redazione InterTraders
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