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Trib. di Lucca: nessuna responsabilità del provider per diffamazione su news group. On line la sentenza.
Lunedì 04 Febbraio 2008
autore: Redazione InterTraders In caso di diffamazione via Internet tramite messaggi pubblicati su un news
group, nessuna responsabilità è addebitabile al provider che offre lo spazio
per la pubblicazione di detti messaggi.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Lucca nella sentenza 20 agosto 2007 su
ricorso di una società per ottenere, in via d’urgenza a cura e spese di
controparte (anch'essa società), la rimozione di alcuni messaggi diffamatori
-nei confronti di alcun prodotti commercializzati dall'istante- pubblicati su un
news group non moderato (“it.comp.reti.wireless”) da un indirizzo IP
risultato assegnato alla resistente, e la contestuale "cessazione"
dell’utilizzo del numero IP in questione.
Nel caso di specie, vista l’impossibilità materiale per quest'ultima società
di rimuovere i messaggi diffamatori dal news group, essendo detta operazione di
pertinenza esclusiva di Google, la ricorrente chiamava in causa Google Italia
srl per veder soddisfare la propria richiesta. Quest’ultima, a sua volta, non
vi provvedeva ritenendosi estranea ai fatti e indicando Google Inc., con sede in
California, unica società legittimata a farlo in quanto responsabile del motore
di ricerca e dei relativi servizi, incluso quello di accesso e gestione del news
group in questione.
Il Giudice di prima istanza ha così rigettato il ricorso, non solo escludendo
la responsabilità di Google Italia srl, ma anche di Google Inc., sostenendo che
quest’ultima offre agli utenti solo lo “spazio virtuale” di discussione
nel news group, esulando dalle sue competenze le attività di vigilanza e
controllo dei messaggi inviati volta per volta su tale area di discussione. In
senso contrario, aggiunge l’organo giudicante, si avrebbe una responsabilità
oggettiva non contemplata nell’art. 2043 cc., che considera rilevante ai fini
della responsabilità civile solo l’elemento soggettivo del danneggiante, tra
cui la colpa.
Affermazioni queste ultime che si allineano alle previsioni di cui al D.Lgs. n.70/2003 (attuativo della Direttiva Europea 2000/31/CE) che sancisce l’assenza
dell’obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni che
trasmette o memorizza ed esclude la sussistenza di un obbligo di ricercare
circostanze che indichino il compimento di atti illeciti.
Quello della divulgazione di messaggi diffamatori sul web è oggi un fenomeno
diffuso e su cui purtroppo molte volte si interviene tardivamente, quando cioè
il danno all’immagine di una persona, fisica o giuridica che sia, o di un ente
si è ormai verificato con tutte le conseguenze che ne derivano; tuttavia, è
anche vero che ci sono dei casi, come quello in questione -considerazione
espressa dalla stessa autorità giudicante che ha emanato la sentenza- in cui i
messaggi non sono altro che manifestazione di giudizi inseriti in un'area di
discussione (quale è il news group) e, pertanto, espressione del più che
legittimo diritto di critica.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link
Redazione InterTraders
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