ATTENZIONE: I cookies del tuo browser risultano disattivati o stai navigando in modalità anonima. Ciò potrebbe limitare alcune funzionalità del sito.
Focus
|
Direttiva UE sui servizi di pagamento: cosa cambia nell'e-commerce b2c?
Mercoledì 10 Febbraio 2010
autore: Rocco Gianluca Massa In questi giorni entra in vigore in Italia il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento (anche
detta PSD: Payment Services Directive).
Si tratta di un atto comunitario che, modificando e integrando le disposizioni
in materia contenute in alcune precedenti direttive, mira a garantire un quadro
normativo più trasparente e paritario tra i c.d. prestatori di
servizi di pagamento (istituti di credito, società di pagamento
etc.) dei vari Paesi dell'Unione Europea, portando conseguentemente riflessi
vantaggiosi anche per i consumatori.
Queste sostanzialmente le novità principali dal lato consumatore per chi si
occupa di e-commerce
business to consumer:
- Tempistica ridotta per i bonifici online nazionali e intracomunitari che,
dalla data in vigore del decreto, dovranno essere eseguiti entro 1
giorno lavorativo dalla singola disposizione (previsione tuttavia
ancora derogabile fino al 1° gennaio 2012 senza eccedere le tre giornate
operative).
- Allineamento della data di valuta a quella di disponibilità effettiva
dei fondi per i trasferimenti da o verso altro prestatore di servizi di
pagamento (è il caso ad esempio delle somme trasferite con bonifico).
- Introduzione di una nuova categoria di prestatore di servizi di pagamento, i
c.d. Istituti di pagamento, soggetti commerciali (e non originariamente bancari)
che potranno affiancare alla vendita di beni o di servizi, anche la
fornitura di servizi di pagamento.
- Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (numero conto, ABI, CAB etc.) e
utilizzo esclusivo del codice IBAN per effettuare traferimenti
di denaro.
- Tempistica massima di 8 settimane dalla data di addebito per
richiedere -in caso di domiciliazioni su conto corrente- lo storno del singolo
pagamento (è il caso di chi richiede l'addebito automatico della bolletta
telefonica, della luce etc. sul proprio conto corrente).
- In caso di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo
inesatto, il termine massimo è di 13 mesi dalla data di
addebito (salvo diverso termine concordato con il prestarore di
servizi) per richiedere la rettifica di tali operazioni.
- Possibilità per prestatore di servizio di pagamento e consumatore di
concordare limitazioni ai rispettivi obblighi di legge per i micropagamenti
(ovvero per singole operazioni i cui importi non superano i 30 euro o
che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro). Deroga
particolarmente rilevante in caso di frode o utilizzo abusivo dello strumento di
pagamento.
- Copertura per il consumatore dalle perdite subite in caso di utilizzo dello
strumento di pagamento o del servizio di pagamento (ad es. i servizi di
pagamento online) da parte di terzi in seguito a smarrimento, furto o uso
indebito, ad eccezione di talune ipotesi e subordinatamente alla
comunicazione da parte del consumatore al prestatore di servizi di pagamento
dell'evento. Nel caso di comunicazione non tempestiva la perdita
addebitabile massima è di 150 euro.
Rocco Gianluca Massa
Hai bisogno di assistenza legale specifica su questa tematica o su argomenti simili legati a Internet?
Se sì, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni direttamente sul sito dello Studio Legale Massa:
In alternativa, puoi contattare direttamente lo Studio ai recapiti indicati nell'apposita sezione "CONTATTACI" (l'assistenza prestata non è gratuita).
|
|
|