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Focus

Convenzione UNCITRAL sull'e-contracting: ultime notizie

Domenica 20 Maggio 2007
autore: Rocco Gianluca Massa
VIENNA (Austria). Lo scorso 25 aprile la Federazione Russa ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali. Ennesimo Stato a sottoscrivere una tra le più importanti convenzioni di diritto materiale uniforme degli ultimi anni, generata ed elaborata in seno al Working Group IV (gruppo di lavoro dedicato all'e-commerce) della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), approvata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 23 novembre 2005 ed aperta alla firma degli Stati il 16 gennaio 2006.

L'elenco aggiornato ed in ordine cronologico degli Stati firmatari è il seguente:

25 Aprile 2007 - Federazione Russa
26 Marzo 2007 - Paraguay
27 Febbraio 2006 - Repubblica Centrafricana
21 Settembre 2006 - Sierra Leone
19 Settembre 2006 - Madagascar
6 Luglio 2006 - Repubblica Popolare Cinese
6 Luglio 2006 - Singapore
6 Luglio 2006 - Sri Lanka
22 Maggio 2006 - Libano
7 Aprile 2006 - Senegal

la Convenzione, c.d. sull'e-contracting, la cui entrata in vigore è prevista dopo la ratifica di almeno tre Paesi, disciplina l'uso delle comunicazioni elettroniche nella contrattazione internazionale tra parti le cui sedi d'affari sono situate in Stati differenti.

E' un atto normativo dedicato esclusivamente al business to business (contrattazione tra imprese) e che non contempla le sole vendite di beni mobili corporali. Tra i vari aspetti che rilevano vi è la disciplina sull'ubicazione della sede d'affari della parte contraente determinata a prescindere dall'esistenza di un dominio Internet, dal suo suffisso o dalla collocazione geografica del server dell'ISP (Provider).
Altro aspetto interessante riguarda la contrattazione tra una parte fisica ed un sistema automatico di vendite predisposto dall'altro contraente (i lettori avranno di sicuro sentito parlare del 'point&click' e dei 'carrelli virtuali' per l'acquisto su Internet), la cui validità ed efficacia viene espressamente sancita dall'art.12, mentre l'art.14 disciplina l'ipotesi di errore nello scambio di comunicazioni elettroniche ai fini contrattuali.

Da una breve analisi del testo quindi emergono chiari richiami a due importanti atti elaborati in seno all'UNCITRAL: la Legge Modello sul Commercio Elettronico del 1996 e la Convenzione del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci. Ciò a dimostrazione della volontà di applicare ed uniformare sempre più nozioni e procedure maturate in detta Commissione (si pensi al principio di equivalenza funzionale tra contratti telematici e cartacei richiamato dall'art.8, alla nozione di luogo e momento di conclusione del contratto telematico ex art.10, etc.).

Tuttavia lo stato dei lavori rileva non poche perplessità. In primis quella legata alla 'qualità' degli attuali Stati firmatari. Gli unici soggetti economicamente rilevanti restano la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa; per i restanti Paesi è evidente la volontà nonché l'esigenza di fare un 'salto di qualità' e spingersi sempre più nel giro delle grandi potenze economiche, adottando una normativa che possa agevolare le transazioni con quest'ultime.

L'art. 19 prevede inoltre che i singoli Stati possano limitare ulteriormente il campo di applicazione e le materie oggetto della Convenzione facendo intuire le difficoltà che ne potrebbero derivare per Stati economicamente labili quali ad es. lo Sri Lanka.

In ultimo, l'esclusione -seppur legittima in virtù della maggior tutela richiesta- del business to consumer dal proprio campo di applicazione, inficia non poco la portata che avrebbe potuto ricoprire la Convenzione sull'e-contracting a livello internazionale.

Nonostante ciò, quanto meno per la questione relativa agli Stati firmatari, è bene non azzardare giudizi aprioristici, l'elenco di Convenzioni previste dall'art.20 ed i conseguenti ambiti a cui si ricollegherebbe la Convenzione sull'e-contracting, non lascia, per il momento, ancora disperare sulla firma di ulteriori ed importanti Stati.

Rocco Gianluca Massa



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