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International Traders - L'altro volto dell'e-commerce
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Focus

Cybersquatting e domain names: l'altro volto dell'e-commerce

Domenica 05 Agosto 2007
autore: Adriana Augenti
Pochi giorni prima dell'uscita nelle sale cinematografiche americane del lungometraggio animato che ritrae la vita della celebre famiglia Simpson, il podcaster Keith Malley ha dovuto cedere il controllo del sito thesimpsonmovie.com alla Twentieth Century Fox, la controllata di News Corp, proprietaria del marchio.
La decisione, maturata in seno all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), non lascia dubbi: Keith Malley avrebbe registrato il domain name col solo scopo di attirare i fans della famosa serie animata su siti in cui pubblicizzava la vendita di prodotti legati al suo podcast “Keith and the Girl”.
Secondo uno dei legali che ha seguito il caso, Malley – che pare abbia rifiutato di difendersi – avrebbe anche manifestato l'intenzione di vendere il domain name alla Twentieth per 50.000 dollari, proposta rifiutata dalla compagnia cinematografica.

Quello che si suole definire cybersquatting o domain grabbing, pratica illegale inesistente prima dell'avvento del Web, consiste proprio in questo: la registrazione come nome a dominio di una marca nota o del marchio di aziende leader sul mercato, senza esserne legittimato o senza averne il benché minimo interesse fuorché quello di rivenderlo al suo legittimo “proprietario”.
E' col diffondersi della rete Internet e delle pratiche di commercio che ad essa fanno capo che il fenomeno di cui si discute ha riscontrato un crescente interesse da parte di una cerchia sempre più ampia di speculatori.

Tra le potenzialità del commercio elettronico vi è infatti quella di consentire al piccolo imprenditore locale di porsi in concorrenza anche con il più grande a carattere nazionale ed internazionale, attraverso una “vetrina virtuale” concessa ad un costo equivalente1 e fruibile da una cerchia di consumatori indeterminabile tanto nella quantità quanto nella qualità. È sufficiente farsi assegnare, attraverso una specifica procedura, un indirizzo numerico identificativo di un server (unico leggibile a livello macchina), associarvi un nome a dominio (che lo renda leggibile anche a livello umano) e la vetrina virtuale potrà venire ad esistenza.
Nella realtà pratica il soggetto richiedente proporrà per la registrazione un TLD, top level domain, quella parte situata all'estrema destra dell'indirizzo letterale che fra le altre cose incide sulla legislazione a cui il sito verrà sottoposto (si pensi ai TDL .it o .com o a quelli espressamente riservati a particolari categorie2) e un SLD, second level domain, cioè quella parte dell'indirizzo letterale che identificherà proprio il “nome-sito”, il “messaggio” per gli internauti.

Fino al 1999 non erano reperibili regole particolari sull'assegnazione di tali “domini” nei confronti di chiunque ne facesse richiesta, col risultato che, grazie al fenomeno di cui si discute, molte aziende si sono ritrovate col proprio nome già “occupato”.
Ricordiamo la registrazione, ad opera di un giornalista americano del Cybermagazine Wired, tale Quittner, del dominio mcdonalds.com. All'epoca (parliamo di oltre 10 anni fa) la multinazionale ha dovuto pagare circa 3000 dollari per poter usufruire di quel dato dominio, soldi che comunque, avendo Quittner tentato più che altro un esperimento provocatorio e dimostrativo, andarono in beneficenza.
I problemi maggiori sorgono anche in vista della, ancora oggi attuale, disputa sulla natura giuridica dei nomi a dominio, disputa che ha comportato e comporta una serie di difficoltà nella sua collocazione sistematica anche all'interno del sistema della concorrenza e del mercato.

Si tende prevalentemente ad escludere la configurabilità di un diritto di proprietà in capo ai domain name.
I nomi a dominio vengono assegnati in uso secondo regole generali stabilite a livello internazionale dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ente no-profit il cui compito principale è quello della risoluzione delle controversie concernenti i domain name, sia in sede di assegnazione che sorte successivamente. E' nel 1999 infatti che l'ICANN ha adottato l' “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, un procedimento per la risoluzione dei contrasti3.
A livello nazionale, inoltre, esistono vari organismi cui spetta l'assegnazione dei nomi a dominio. Tali soggetti sono diversamente strutturati a seconda del Paese e si danno delle regole proprie che si ispirano a quelle dettate a livello internazionale. In Italia l'assegnazione dei nomi a domino spetta alla Naming Authority, un'associazione (con natura giuridica di associazione non riconosciuta) che oltre ad avere un proprio statuto ha stabilito un regolamento per l'assegnazione di cui si discute.

Regola principe dettata dall'ICANN è quella del first come, first served, una sorta di criterio di priorità puramente cronologico.
Le regole per l'assegnazione dei nomi a dominio risentono della carenza di un'indagine preventiva, dovendo le autorità abilitate controllare la legittimità della richiesta di registrazione, che però niente ha a che vedere con la verifica della corrispondenza di quest'ultima con le generalità e gli elementi personali del soggetto richiedente (salvo quanto detto in nota rispetto ai TLD riservati), e la correttezza della procedura.
Vero è che tra le regole nazionali dettate dalla Naming Authority è espressamente vietato il cosiddetto cybersquatting4, ma (ovviamente) ciò non sembra essere sufficiente.

A parte l'intuitivo problema del come delle regole dettate da un'associazione non riconosciuta possano essere vincolanti per un qualsiasi soggetto determinato a procedere alla registrazione, non va trascurata la possibilità, che maggiormente ha dato modo al fenomeno di diffondersi, di trasferire i domain names per accordo tra le parti.

Da questo breve quadro emerge quanto siano alti gli interessi in gioco, considerata l'affidabilità riconosciuta al Web come mezzo per le transazioni commerciali (sic!) e considerato quanto la pratica del domain grabbing possa ulteriormente compromettere tale affidabilità nei confronti del consumatore, alterando altresì le regole della concorrenza e del mercato. Per sviare la clientela, ad esempio, è molto più facile registrare un nome a dominio in violazione di un marchio altrui piuttosto che un marchio vero e proprio!

Una pratica recente è inoltre quella delle aste dei nomi a dominio. Solo nel primo trimestre del 2007 risultano registrati 128.000 nomi a dominio, circa il 31% in più rispetto all'anno precedente5: un business stimato in circa 2 bilioni di dollari.
A titolo esemplificativo il domain creditcheck.com è stato aggiudicato per 3 milioni di dollari, mentre sex.com, che come domain name vanta nella sua storia anche un caso noto di cybersquatting (il gestore abusivo dovette sborsare come risarcimento del danno oltre 65 milioni di dollari), è stato venduto lo scorso anno per 12 milioni di dollari.

Appare evidente il perchè la WIPO da qualche anno a questa parte abbia iniziato a porre al fenomeno di cui si discute particolare attenzione: “L'importanza strategica del domain name come segno di riconoscimento nel commercio è in fortissimo aumento” dichiarava l'agenzia qualche anno fa. “Il valore riconosciuto ai marchi e agli altri segni distintivi e l'importanza che ha assunto Internet come canale di comunicazione e scambio per il commercio turba a ragion veduta i titolari di diritti, preoccupati che i loro segni distintivi cadano vittime di pratiche ingannevoli ed abusive tramite Web” 6.
Proprio in occasione del caso Malley la Wipo ha reso noto che fino ad oggi sono stati sottoposti al suo vaglio circa 10.500 casi di cybersquatting.

La gente guarda ormai i nomi a dominio come veri e propri beni. Pare siano diventati dei beni immobili del Web che rappresentano per l'imprenditore un interesse reale (nel grafico a seguire è visibile l'andamento della registrazione di domini Internet nell'ultimo decennio, eloquente è l'impennata subita negli ultimi anni).

cybersquatting


A quanto pare i nomi a dominio, ancora sufficientemente carenti di regolamentazione adeguata, stanno diventando il vero investimento del ventunesimo secolo!


Adriana Augenti
per International Traders



[1] Sono esclusi da questa considerazione i costi di realizzazione di siti più o meno complessi e ci si riferisce esclusivamente alle pratiche di registrazione.
[2] Per cui si sarà anche soggetti a verifica di appartenenza alle categorie in questione.
[3] Nello stesso anno il Congresso degli Stati Uniti ha emanato una legge federale, per tanto valevole solo per i suoi territori, denominata "Anticybersquatting Consumer Protection Act".
[4] Art. 1.2.2 lettera e) del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTDL “it” ” versione 5.0 del novembre 2006. Parimenti una regola analoga la si riscontra anche nei regolamenti delle autorità nazionali di altri paesi
[5] Dati VeriSign Inc.
[6] La ricerca di un bene determinato, effettuata sul Web attraverso motori di ricerca, muoverà sovente dalla digitazione del nome di un marchio rinomato, facilmente riconoscibile e ricordabile dall'internauta, il quale riterrà - a torto o a ragione - l'azienda cui fa capo il suddetto segno distintivo come la vera produttrice dei beni ricercati. Per quanto detto nel presente lavoro emerge una discreta facilità nello sviare attraverso un domain name “fasullo” porzioni anche consistenti di clientela da un'azienda a un'altra e un desiderio sempre maggiore di difendersi da questo genere di pratiche.



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