Pronunce / Giudiziarie |
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 2006 | Corte di Cassazione - Sez. III Penale, Sentenza n. 33945 del 10 ottobre 2006 "Pubblicare su un sito Web dei links a server di emittenti TV estere che hanno acquistato da terzi il diritto di trasmettere eventi sportivi via Internet localmente, e mettere a disposizione dei visitatori del sito le informazioni ed i mezzi tecnici (come il software) necessari per visionare detti eventi, costituisce per i gestori del sito condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 171 c.1 della Legge 22 aprile 1941 n.633."
(Sentenza di annullamento dell'ordinanza del GIP di mancata convalida del sequestro di due siti Internet ritenuti responsabili della suddetta condotta).
(Massimazione: www.intertraders.eu) |
 2006 | Tribunale di Mantova - Ordinanza del 16/05/2006 - R.G. n. 3028/2003 "Deve essere dichiarata la nullità della consulenza tecnica d’ufficio nella parte in cui riporti notizie (nel caso di specie informazioni acquisite da Internet e ritenute erroneamente come fatto "notorio") e documentazione in mancanza dei presuppositi di cui all’art. 198 c.p.c. (consenso delle parti all’esame di documenti non prodotti in causa) o dell’art. 2711 c.c. (richiesta di acquisizione da parte dell’ufficio)." |
 2006 | Giudice di Pace di Bologna - Sentenza del 14 aprile 2006 Utilizzo di una pagina web come prova documentale ai fini risarcitori. |
 2005 | Corte di Cassazione - II Sez. Civile - Sentenza n. 19668 del 10 ottobre 2005 "Il divieto (contenuto nell'art. 118, quinto comma, del D.Lgs. n. 114 del 1998) di effettuare operazioni di vendita all'asta per mezzo della televisione o di altri mezzi di telecomunicazione non è limitato alle sole vendite al dettaglio, ma comprende ogni tipo di vendita, anche quella (come nella specie) effettuata per conto terzi." |
 2005 | Tribunale di Bologna - Sentenza n. 1823 del 21 luglio 2005 (dep. il 22 dicembre 2005) Creazione e diffusione di un worm (denominato "Vierika") al fine di accedere abusivamente e alterare il funzionamento di taluni sistemi informatici. Sentenza di primo grado. |
 2005 | T.A.R. Calabria - II Sez. Catanzaro - Sentenza n. 98 del 9 febbraio 2005 "Il ricorso inviato tramite posta elettronica, ma non sottoscritto con la firma digitale o con un'altra tipologia di firma elettronica non possiede 'i requisiti legali necessari per ricondurne con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, detta trasmissione per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere'." |
 2004 | Tribunale di Mondovì - Decreto Ingiuntivo n. 375 del 07/06/2004 Semplice messaggio e-mail considerato come documento informatico munito di firma elettronica quale elemento di prova per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. |
 2004 | Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza n. 2912 del 16 febbraio 2004 "La copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento." |
 2003 | Tribunale di Cuneo - Decreto Ingiuntivo del 15/12/2003 Semplice messaggio e-mail considerato come documento informatico munito di firma elettronica quale elemento di prova per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. |
 2002 | Giudice di Pace di Partanna - Sentenza n. 15 del 1° febbraio 2002 "La conclusione di un contratto di vendita tramite internet non comporta accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle condizioni generali pubblicate sul web, poichè il D.P.R. n. 513/97, pur riconoscendo efficacia di scrittura privata al documento informatico, non comporta alcuna deroga alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 comma 2 cod. civ. Le condizioni di vendita pubblicate da un’azienda su una pagina web assumono valore di invito a contrarre, che può dar luogo al perfezionamento del negozio giuridico tramite lo stesso mezzo ovvero con i mezzi tradizionali." |
 2001 | Tribunale di Roma - Ordinanza del 01/08/2001 Ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un utente Internet nei confronti di un Internet Provider a seguito di disattivazione della linea ADSL da parte di quest'ultimo.
La decisione del fornitore era stata presa in seguito all'utilizzo illecito della linea ADSL, impiegata dall'utente per compiere un'intensa attività di port scanning dei server dello stesso provider, rallentandone, di conseguenza, il corretto funzionamento. |