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International Traders - L'altro volto dell'e-commerce
Venerdì 19 Aprile 2024
Pronunce / Giudiziarie
2005

Tribunale di Bologna - Sentenza n. 1823 del 21 luglio 2005 (dep. il 22 dicembre 2005)
Creazione e diffusione di un worm (denominato "Vierika") al fine di accedere abusivamente e alterare il funzionamento di taluni sistemi informatici. Sentenza di primo grado.

2005

T.A.R. Calabria - II Sez. Catanzaro - Sentenza n. 98 del 9 febbraio 2005
"Il ricorso inviato tramite posta elettronica, ma non sottoscritto con la firma digitale o con un'altra tipologia di firma elettronica non possiede 'i requisiti legali necessari per ricondurne con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, detta trasmissione per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere'."

2004

Tribunale di Mondovì - Decreto Ingiuntivo n. 375 del 07/06/2004
Semplice messaggio e-mail considerato come documento informatico munito di firma elettronica quale elemento di prova per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.

2004

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza n. 2912 del 16 febbraio 2004
"La copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento."

2003

Tribunale di Cuneo - Decreto Ingiuntivo del 15/12/2003
Semplice messaggio e-mail considerato come documento informatico munito di firma elettronica quale elemento di prova per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.

2002

Giudice di Pace di Partanna - Sentenza n. 15 del 1° febbraio 2002
"La conclusione di un contratto di vendita tramite internet non comporta accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle condizioni generali pubblicate sul web, poichè il D.P.R. n. 513/97, pur riconoscendo efficacia di scrittura privata al documento informatico, non comporta alcuna deroga alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 comma 2 cod. civ. Le condizioni di vendita pubblicate da un’azienda su una pagina web assumono valore di invito a contrarre, che può dar luogo al perfezionamento del negozio giuridico tramite lo stesso mezzo ovvero con i mezzi tradizionali."

2001

Tribunale di Roma - Ordinanza del 01/08/2001
Ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un utente Internet nei confronti di un Internet Provider a seguito di disattivazione della linea ADSL da parte di quest'ultimo.
La decisione del fornitore era stata presa in seguito all'utilizzo illecito della linea ADSL, impiegata dall'utente per compiere un'intensa attività di port scanning dei server dello stesso provider, rallentandone, di conseguenza, il corretto funzionamento.

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