Con delibera del 30 marzo 2010 (
Bollettino
13/2010 dell'aprile scorso) l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha sanzionato
la nota compagnia di voli low cost
easyJet per una serie di pratiche commerciali scorrette in danno dei
consumatori, attuate principalmente attraverso il proprio sito web.
179.000 euro l'ammontare delle sanzioni inflitte dall'A.G.C.M.,
al termine di un procedimento scaturito dalle segnalazioni dei clienti del
vettore aereo su diverse irregolarità riscontrate sostanzialmente
in
fase di prenotazione dei voli e acquisto dei biglietti sul sito della
compagnia.
Secondo quanto si legge nel provvedimento del Garante,
easyJet avrebbe
violato in più circostanze le norme di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d.
Codice del Consumo) con azioni e omissioni nei fatti ingannevoli per i
consumatori. Nello specifico le varie sanzioni sarebbero state
inflitte:
-
per aver ostacolato la possibilità per i clienti di esercitare il
diritto al rimborso del biglietto aereo non fruito, prevedendo sul sito
solo un numero telefonico a pagamento (un 899) e disponendo informazioni
confuse, incomplete e difficilmente comprensibili per detto rimborso;
-
per aver ingannato i passeggeri con l'acquisto del servizio opzionale
"Speedy Boarding", promettendo sul sito l'accesso prioritario e la scelta del
posto sull'aereo dietro versamento di un importo addizionale. Un
servizio risultato invece non fruibile quando in aeroporto il trasferimento dei
passeggeri all'aereo avviene con l'ausilio di un bus navetta;
-
per aver taciuto sulla natura facoltativa di due servizi offerti ai
clienti (
"polizza assicurativa" e trasporto opzionale bagaglio
in stiva)
invece già preselezionati sulle pagine del sito della
compagnia al momento della prenotazione del volo, e
per aver dichiarato
come "tassa" il servizio di trasporto bagagli;
-
per aver reso difficile l'accesso alle informazioni relative ai
diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o
ritardato.
Illeciti che, nonostante le argomentazioni difensive di easyJet e il tentativo
del vettore di "riparare" provvedendo -nel corso del procedimento- alle
opportune modifiche nel proprio sito, hanno portato alla condanna dell'A.G.C.M.
Una decisione non nuova per l'Authority che,
già in passato, ha
sanzionato la compagnia britannica per violazioni della stessa natura.
Al seguente link è possibile visionare il testo integrale del provvedimento
(pagg.77-108 del Bollettino n.13 del 19 aprile 2010):
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provvedimentoRedazione InterTraders