Importanti novità in materia di vendite a distanza e tutela della privacy. Con
provvedimento dell’8 luglio 2009, infatti, il Garante per la protezione dei dati
personali ha accolto il ricorso di un consumatore, utente Telecom Italia,
che contestava la vendita di un servizio avvenuta tramite contatto
telefonico a distanza.
Il Garante, nella fattispecie, ha precisato come le informazioni personali
trasmesse sia con suoni che con immagini costituiscano dati personali, ribadendo
come non sia sufficiente che la società erogante il servizio fornisca all’utente
la sola trascrizione dei contenuti della conversazione telefonica in cui sono
stati trasmessi i ridetti dati,
essendo altresì necessaria una copia
della registrazione del colloquio.
Ma ripercorriamo con ordine l’intera vicenda, per cercare di comprendere quali
sono state le determinanti che hanno indotto il Garante ad assumere una simile
recente posizione.
Come preannunciato sinteticamente, tutto è iniziato attraverso il ricorso
presentato in data 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia, nel quale un
cliente della società telefonica sosteneva di esser diventato suo malgrado
utente di un servizio, attraverso un contratto telefonico
al quale non
aveva mai prestato adesione. Proprio in seguito a tale rimostranza, il
ricorrente aveva chiesto a Telecom l’accesso alla registrazione del colloquio
telefonico (il c.d.
verbal ordering) e la cancellazione dei dati
personali eventualmente trattati in violazione di legge.
Dopo l’interessamento dell’Autorità Garante, la società telefonica aveva dato
riscontro alle richieste del ricorrente sostenendo la presunta correttezza
procedurale, confermata anche dall’invio, da parte dello stesso cliente, di un
fax relativo alla copia del proprio documento identificativo, fatto che -per la
tesi della compagnia telefonica- avrebbe confermato la volontà dell’abbonato di
dar seguito alla conclusione del contratto. Telecom Italia aveva anche sostenuto
che la registrazione del
verbal ordering in questione (e la
trasmissione quindi dei dati personali in forma vocale durante il colloquio)
era stata acquisita con il consenso dell’utente e conservata nei propri
archivi, aggiungendo di non poter fornire copia della stessa per
“esigenze organizzative” e perché il diritto di accesso era stato
soddisfatto dalla
“comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei
dati che lo riguardano”, precisando, infine, di non poter cancellare i dati
del ricorrente, essendo gli stessi stati trattati in maniera conforme a quanto
previsto dalla legge.
La vicenda non si era conclusa tuttavia con la risposta di Telecom Italia. Il
ricorrente, infatti, non si era detto soddisfatto dal riscontro (solo parziale)
ottenuto dalla società erogante il servizio che, dal canto proprio, aveva
continuato a ribadire come il diritto di accesso obblighi il titolare del
trattamento
a comunicare le informazioni personali relative
all’interessato e non “al rilascio di copia dei documenti, ovvero dei
supporti che le contengono”.
Sul caso si è quindi in ultimo pronunciato il Garante con il provvedimento in
oggetto, rilevando che il diritto di accesso esercitato dal ricorrente rispetto
ai dati personali contenuti nella registrazione in questione, non possa che
considerarsi solo parzialmente soddisfatto attraverso la trasposizione dei dati
forniti dallo stesso nel corso del colloquio,
essendo quindi necessario
che il titolare del trattamento (Telecom Italia) metta a disposizione anche la
copia della registrazione, e quindi il supporto che consente di accedere al dato
vocale.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale del provvedimento:
link provvedimento
Roberto Rais
per International Traders