E-commerce e legalità

Il Garante sulle vendite a distanza: anche se trasmessi a voce i dati personali restano tali


autore: Roberto Rais
Lunedì 19 Ottobre 2009
Importanti novità in materia di vendite a distanza e tutela della privacy. Con provvedimento dell’8 luglio 2009, infatti, il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso di un consumatore, utente Telecom Italia, che contestava la vendita di un servizio avvenuta tramite contatto telefonico a distanza.
Il Garante, nella fattispecie, ha precisato come le informazioni personali trasmesse sia con suoni che con immagini costituiscano dati personali, ribadendo come non sia sufficiente che la società erogante il servizio fornisca all’utente la sola trascrizione dei contenuti della conversazione telefonica in cui sono stati trasmessi i ridetti dati, essendo altresì necessaria una copia della registrazione del colloquio.

Ma ripercorriamo con ordine l’intera vicenda, per cercare di comprendere quali sono state le determinanti che hanno indotto il Garante ad assumere una simile recente posizione.

Come preannunciato sinteticamente, tutto è iniziato attraverso il ricorso presentato in data 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia, nel quale un cliente della società telefonica sosteneva di esser diventato suo malgrado utente di un servizio, attraverso un contratto telefonico al quale non aveva mai prestato adesione. Proprio in seguito a tale rimostranza, il ricorrente aveva chiesto a Telecom l’accesso alla registrazione del colloquio telefonico (il c.d. verbal ordering) e la cancellazione dei dati personali eventualmente trattati in violazione di legge.

Dopo l’interessamento dell’Autorità Garante, la società telefonica aveva dato riscontro alle richieste del ricorrente sostenendo la presunta correttezza procedurale, confermata anche dall’invio, da parte dello stesso cliente, di un fax relativo alla copia del proprio documento identificativo, fatto che -per la tesi della compagnia telefonica- avrebbe confermato la volontà dell’abbonato di dar seguito alla conclusione del contratto. Telecom Italia aveva anche sostenuto che la registrazione del verbal ordering in questione (e la trasmissione quindi dei dati personali in forma vocale durante il colloquio) era stata acquisita con il consenso dell’utente e conservata nei propri archivi, aggiungendo di non poter fornire copia della stessa per “esigenze organizzative” e perché il diritto di accesso era stato soddisfatto dalla “comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano”, precisando, infine, di non poter cancellare i dati del ricorrente, essendo gli stessi stati trattati in maniera conforme a quanto previsto dalla legge.

La vicenda non si era conclusa tuttavia con la risposta di Telecom Italia. Il ricorrente, infatti, non si era detto soddisfatto dal riscontro (solo parziale) ottenuto dalla società erogante il servizio che, dal canto proprio, aveva continuato a ribadire come il diritto di accesso obblighi il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all’interessato e non “al rilascio di copia dei documenti, ovvero dei supporti che le contengono”.

Sul caso si è quindi in ultimo pronunciato il Garante con il provvedimento in oggetto, rilevando che il diritto di accesso esercitato dal ricorrente rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione in questione, non possa che considerarsi solo parzialmente soddisfatto attraverso la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo quindi necessario che il titolare del trattamento (Telecom Italia) metta a disposizione anche la copia della registrazione, e quindi il supporto che consente di accedere al dato vocale.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale del provvedimento:

link provvedimento

Roberto Rais
per International Traders

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