Finalmente quello che da anni molti utenti speravano o credevano impossibile
alla fine è accaduto:
la Guardia di Finanza starebbe indagando ad ampio
raggio su chi vende attraverso eBay.
Con un'email inviata nelle ultime ore a migliaia di iscritti alla piattaforma,
eBay Europe ha reso noto di aver trasmesso alla Guardia di Finanza i dati
personali di quegli utenti residenti in Italia a cui la società ha emesso -negli
anni dal 2004 al 2007-
fatture per importi complessivi annui superiori
ai 1000 euro e che nello stesso periodo hanno venduto 5 o più oggetti
all'anno.
A seguire il testo integrale dell’email:
"eBay ha ricevuto dalla Guardia di Finanza una richiesta di informazioni
relativamente agli utenti residenti in Italia ai quali eBay, negli anni dal 2004
al 2007, ha emesso fatture per importi complessivi annui superiori ad EUR
1.000,00 e che, nel medesimo periodo di riferimento, hanno venduto 5 o più
oggetti nel corso di un anno.
Vogliamo informarti che il tuo account rientra in questi parametri e che i dati
consegnati sono:
* Nome e Cognome
* Ragione Sociale (per gli account business)
* ID utente
* Indirizzo
* Recapito telefonico
* Indirizzo email
* Codice Fiscale
* Estratto degli importi fatturati da eBay superiori ad EUR 1.000,00 annui, per
ogni anno dal 2004 al 2007 e numero di oggetti venduti per anno, se maggiore o
uguale a 5.
La condivisione dei dati personali con le forze di polizia o altri funzionari di
pubblica autorità è prevista dalle Regole sulla privacy di eBay.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.gdf.it, oppure rivolgiti al tuo
commercialista.
Cordialmente,
eBay Europe S.a.r.l."
e l'immagine del messaggio (su gentile inoltro di
www.ebayabuse.com):
Sebbene nella "
bacheca annunci" di eBay Italia non se ne faccia menzione,
per centinaia di ebayers l'email parrebbe genuina, tant'è che sono già numerosi
i
messaggi in Rete dedicati all'argomento.
Tanti gli interrogativi tra gli iscritti al portale, in alcuni casi dai toni
decisamente allarmati; se quanto recita il comunicato fosse effettivamente vero,
al vaglio della Guardia di Finanza potrebbero finire
anche semplici
consumatori (privati) che nel periodo in questione hanno venduto
occasionalmente merce nuova o usata rientrando nei parametri in oggetto.
"Sono un privato, ho ricevuto l'email e rientrerei nei controlli,
cosa fare adesso? Cosa rischio?"
"Sono un venditore professionale ma non ho mai dichiarato niente, cosa rischio
nella migliore delle ipotesi? E se non ho le fatture di quel periodo?"
“Ma è legittimo questo tipo di controllo? E se ho guadagnato meno di 1000 euro
corro ugualmente dei rischi?”
Sono solo
alcune delle tante domande che campeggiano in queste
ore sui forum italiani dedicati a eBay.
In attesa di avere a portata di mouse l'email in questione, poterla vagliare
tecnicamente e accertarne la genuinità, abbiamo girato a
Rocco
Ricci, Dottore Commercialista, gli interrogativi di cui sopra e nella
speranza di fugare parte dei dubbi dei tanti ebayers riportiamo a seguire la
risposta e le considerazioni del nostro collaboratore,
con l’invito
comunque agli interessati a contattare un commercialista e a sottoporgli il
proprio caso per una disamina dell’attività svolta e delle eventuali
implicazioni sanzionatorie.
Segue il commento.
Premesso che l’azione della Guardia di Finanza in questo caso (sempre che
l’email non sia una bufala) sarebbe sicuramente legittima (in quanto tra i
compiti ad essa assegnati vi è l’opera svolta a tutela delle entrate
tributarie), per rispondere agli interrogativi riguardanti gli obblighi fiscali
a carico dei venditori di eBay (professionali o occasionali che siano) e per
poter correttamente individuare i medesimi obblighi, occorre innanzi tutto fare
una distinzione sul tipo di attività esercitata sulla piattaforma d’aste,
se attività “abituale” o “occasionale”.
Per
“attività abituale” non s’intende un’attività svolta in maniera
esclusiva, potendosi comunque ipotizzare un soggetto che svolga due attività
distinte tra loro, ma deve intendersi – in chiave negativa – qualsiasi attività,
d’impresa o di lavoro autonomo che non sia svolta in maniera saltuaria o
occasionale. Infatti, secondo il Ministero delle Finanze
i requisiti di
professionalità e abitualità sussistono ogni qual volta il soggetto ponga con
regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici e
finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi dell’ipotesi
di atti economici posti in essere in via meramente occasionale.
Va precisato che non esiste un ammontare in termini economici (vendita di € 10
piuttosto che di € 10.000) oltre il quale l’attività è da considerarsi abituale,
ma è necessario valutare caso per caso la sussistenza del
requisito di
“abitualità” (
a tal fine sarebbe
opportuno per i singoli ebayers rivolgersi ad un commercialista).
Per un quadro più chiaro, si riportano di seguito gli obblighi imposti a carico
dei venditori sia abituali che occasionali.
-
Obblighi per i venditori professionali. Ai fini delle imposte
sui redditi (IRPEF per le persone fisiche e le società di persone, IRES per le
società di capitali) , i venditori professionali sono soggetti a tassazione
secondo le regole previste
D.P.R. 22/12/1986 n. 917, mentre ai fini IVA scatta
l’obbligo di aprire il numero di P.I. e
l’emissione e la conservazione
della fattura per ogni transazione effettuata. Inoltre la qualifica di
imprenditore o di lavoratore autonomo impone anche il rispetto di obblighi di
natura formale, come, ad esempio, l’iscrizione nel Registro delle imprese, la
tenuta delle scritture contabili e dei registri Iva e la redazione delle
dichiarazioni annuali e periodiche.
-
Obblighi per i venditori occasionali. In questo caso, invece,
mentre ai fini Iva non è imposto alcun obbligo, ai fini delle imposte sui
redditi non si esclude che l’attività possa comunque essere idonea a produrre un
reddito tassabile, seppur nell’ambito della categoria dei redditi diversi. Deve
comunque trattarsi di un’attività
che abbia natura commerciale o di
lavoro autonomo: in tal senso risulterà fiscalmente rilevante
l’attività svolta da chi in via occasionale intenda vendere beni prodotti
artigianalmente, mentre non sarà soggetta a tassazione la persona fisica che,
per il tramite di un portale di aste on line, intenda vendere la proprio moto
usata.
Per quanto attiene alle sanzioni, l’art. 6
D.
Lgs. 471/97, prevede per l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni
imponibili una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta relativa
all’imponibile non correttamente documentato o non registrato, mentre nel caso
di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva la sanzione
va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute e non dichiarate. Si
ricorda che la sanzione non può essere inferiore a € 258.
Dott.
Rocco Ricci
per International TradersRedazione InterTraders