E-commerce e legalità

Merce comprata su eBay non conforme alla descrizione: chi ha ragione?


autore: Michele Pierluigi Massa
Venerdì 21 Novembre 2008
Talvolta capita di acquistare qualcosa in vendita all'asta su Internet e di ricevere un bene più o meno diverso rispetto a ciò che prometteva l'inserzione; una circostanza che senza sfociare necessariamente nella truffa comunque pregiudica l'acquirente e lo pone in situazione conflittuale con il venditore.

La maggior parte degli ebayers, quando è possibile, preferisce ovviamente risolvere il problema avvalendosi della copertura prevista dal programma di protezione di PayPal, ma negli altri casi l'interrogativo principale è se convenga o meno adire le vie legali. A parte il valore della controversia e quindi l'antieconomicità o meno di un'azione giudiziaria, il quesito che prelude a ogni iniziativa processuale è quello della fondatezza in fatto e in diritto della propria pretesa.

Certi dell'interesse dei nostri lettori per l'argomento, pubblichiamo a seguire l'email di una nostra lettrice, Sabrina, interessata -a seguito di un "infelice" acquisto fatto su eBay.it- ad agire giudizialmente e personalmente nei confronti di un venditore inadempiente e pertanto intenzionata a capire realmente se le sue ragioni sono fondate o se, al contrario, lo siano quelle del venditore. Segue il contenuto del messaggio.

"Gentile redazione, ho comprato su ebay.it meno di una settimana fa dei coprisedile firmati per una Lancia Y, preciso che il venditore è come me occasionale su ebay ma che la merce era venduta come nuova. Vado per montare i coprisedile e scopro che non sono in realtà per la mia Lancia ma per un altro modello di auto Lancia.
Con mio marito abbiamo cercato di adattare il tessuto ritagliandolo ai bordi e fissandovi con cuciture degli elastici per adattarlo meglio ai sedili ma il risultato è comunque pessimo! Insomma non sono proprio per la nostra auto e si vede!!! Nell'asta era indicato chiaramente che il modello era per Lancia Y e nonostante lo abbia fatto notare subito al venditore, non ne ha voluto sapere di riprenderselo indietro e ridarmi i soldi. Le scuse sono le solite, non ha altri coprisedile di ricambio, ma soprattutto sostiene falsamente che nell'asta era indicato che non accettava la merce indietro. Vorrei ricorrere personalmente al Giudice di Pace, che ne pensate? Chi ha ragione secondo voi???"


Risponde per InterTraders Michele Pierluigi Massa.

Gentile Lettrice,
il caso da Lei posto alla nostra attenzione configurerebbe l'ipotesi di consegna di un bene diverso da quello pattuito (c.d. aliud pro alio), avendo ricevuto dei coprisedili per un modello di auto Lancia diverso da quello reclamizzato in asta e per cui sono stati di conseguenza acquistati.
L'aliud pro alio, secondo l'orientamento prevalente della nostra giurisprudenza, si ha sostanzialmente quando la merce acquistata è "assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente" o ha difetti tali da renderla in concreto inutilizzabile. Qualora nutrisse dubbi Le ricordo che, per verificare la corrispondenza tra l'articolo ricevuto e quello pattuito, occorre generalmente valutare se il concreto uso del primo coincide con quello conseguibile dal bene per cui il contratto è stato stipulato (nel Suo caso, dai coprisedili per cui Si è aggiudicata l'asta).

Di fronte, pertanto, ad una inadempienza come quella da Lei lamentata vi sarebbe in effetti la possibilità di agire in giudizio per la risoluzione del contratto stesso e conseguente restituzione dell'importo versato al venditore (con ovvia restituzione dei coprisedili a quest'ultimo) e rimborso spese ai sensi dell'art. 1453 c.c. L'azione, inoltre, sarebbe esperibile entro dieci anni dall'adempimento, essendo, in caso di aliud pro alio, la discrepanza tra la merce reclamizzata e quella ricevuta talmente rilevante che non va incontro ai limiti decadenziali (di otto giorni dalla scoperta al venditore) e prescrizionali (proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto entro un anno dalla consegna) contemplati dall'art. 1495 per beni affetti da vizi o da mancanza di qualità.

Il vero problema, nella vicenda da Lei narrata, è rappresentato dalle modifiche "irreversibili" che Lei assieme a suo marito avrebbe apportato ai coprisedili cercando di adattarli al Suo modello di auto. Ritagliando, infatti, il tessuto ai bordi e aggiungendo degli elastici, Lei ha reso impossibile il ripristino della situazione del bene precedente all'acquisto e quindi ha implicitamente accettatto la merce, rinunciando di fatto alla risoluzione del contratto. Una decisione, quest'ultima, manifestabile, oltre che con espressa dichiarazione, anche tramite facta concludentia, ossia tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, come accaduto nel Suo caso.

Quest'ultima, pertanto, è una circostanza da valutare con attenzione, più che sufficiente, a parere dello scrivente, a determinare il rigetto della domanda in sede giudiziaria con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano processuale ed ovviamente economico per Lei.


Avv. Michele Pierluigi Massa
esclusiva per International Traders

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