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Focus

Le aste concluse su eBay sono vincolanti? Parliamone.

Martedì 28 Ottobre 2008
autore: Rocco Gianluca Massa
Molti lettori ci rivolgono spesso domande sul valore giuridico di un'asta conclusa in Rete: in particolare se quelle concluse su eBay siano vincolanti per le parti. Tra le varie email dedicate all'argomento abbiamo scelto e pubblichiamo quella scritta da un ebayer che, ad asta conclusa e aggiudicata, si è visto negare dal venditore l'invio della merce con motivazioni alquanto pretestuose. Segue il testo del messaggio.

"Spett.le Intertraders, ho da pochi giorni concluso un'asta su ebay e mi sono aggiudicato un minilotto di vecchi cellulari, l'asta partiva da 1 euro e non aveva un prezzo di riserva. Al momento di chiedere il totale al venditore, questi mi ha negato la spedizione del lotto sostenendo che il prezzo finale era troppo basso per lui, che non voleva piu' vendermi niente perche' ci avrebbe rimesso e che tanto un'asta non lo obbliga a vendere. Forse segnalero' la vicenda a ebay ma vorrei sapere a questo punto se e' vero quello che dice il venditore....
secondo voi veramente le aste non sono vincolanti??? Vi ringrazio. Stefano V."



Il parere di InterTraders:

Un'asta on line è vincolante per le parti, come ricorda anche lo stesso "Accordo per gli utenti" di eBay nella nuova versione in vigore dal 13 agosto 2008 e in quella precedente.
Quello concluso in occasione di un'asta on line, infatti, è un contratto il cui perfezionamento coinciderebbe con il momento dell'aggiudicazione da parte del miglior offerente, mentre l'asta di per sè costituirebbe un'offerta al pubblico, ossia un'offerta rivolta ad un numero indeterminato di destinatari, secondo la definizione di cui all'art. 1336 comma 1 c.c.: norma in base alla quale

"L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.”

Per comprendere quali sono gli estremi essenziali cui si riferisce il disposto si consideri che la proposta (in questo caso nella forma dell'inserzione-asta) deve essere tale da risultare completa nella sua formulazione, ossia deve contenere quegli elementi (descrizione del bene in vendita, prezzo, etc.) tali da permettere la conclusione del contratto a cui mira (nel caso di specie di compravendita) senza richiedere un ulteriore accordo tra le parti per definirne ulteriori aspetti.

Facile dedurre da ciò come un'asta on line, presentando generalmente questi elementi, costituisce una proposta giuridicamente valida.

Per quanto riguarda l'accettazione, invece, va detto che ciascuna offerta (intesa in questo caso come rilancio) che l'asta riceve da parte degli interessati, ove risulti essere la più alta, implica per l'offerente-partecipante una temporanea accettazione del bene X al prezzo Y oggetto dell'offerta. Accettazione che diventa definitiva allo scadere dell'asta, sempre che il prezzo "offerto" non sia stato superato negli ultimi istanti prima dello scadere dal rilancio operato da un altro offerente-partecipante.

Come anticipato, la conclusione del contratto coinciderebbe con il momento dell'aggiudicazione del bene da parte del miglior offerente: nel caso delle aste on line saremmo quindi, a parere di chi scrive, di fronte ad un tipo di "offerta al pubblico" a sé, tale da non richiedere necessariamente la conoscenza dell'accettazione da parte del venditore per il perfezionamento del contratto, a differenza di quanto prevede l'art. 1326 co.1 c.c. che riconosce generalmente un contratto concluso “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”. Ciò perchè, in base al meccanismo e alle regole che in un portale di aste on line caratterizzano il funzionamento della singola asta, la conoscenza da parte del venditore del prezzo finale a cui è stato venduto il bene ha semplice funzione di accertamento da parte di quest'ultimo dell'identità dell'offerente oltre che dello stesso prezzo di aggiudicazione.

Da tutto ciò ne consegue che ad asta conclusa entrambe le parti sono tenute ad adempiere le rispettive obbligazioni. Pertanto, come l'acquirente è tenuto a pagare il bene aggiudicato, così il venditore è tenuto a spedirlo al primo, a nulla rilevando affermazioni pretestuose come, nel suo caso, quella sull'antieconomicità del prezzo finale etc. Per quest'ultimo aspetto le ricordo che ove il venditore avesse voluto realmente impedire il realizzarsi di un prezzo finale eccessivamente basso avrebbe potuto mettere un prezzo di partenza ben superiore a 1 euro, oppure -trattandosi di asta di eBay- avrebbe potuto avvalersi di particolari formati o opzioni di vendita come il "compralo subito" o l'aggiunta di un "prezzo di riserva".


Rocco Gianluca Massa
esclusiva per International Traders


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