E-commerce e legalità

Pubblicità ingannevole su moby.it, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene.


autore: Redazione InterTraders
Giovedì 05 Giugno 2008
Quante volte sarà capitato ai lettori di imbattersi in annunci pubblicitari super convenienti, che magari ricoprono l'intera pagina di un sito web, ma che al termine della frase presentano il solito (diabolico) asterisco che rinvia a condizioni onerose riportate chissà dove a caratteri lillipuziani?

Di sicuro tantissime, e proprio in questi giorni uno di questi annunci è stato posto al vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Nell'adunanza del 29 maggio 2008, infatti, l'Authority ha disposto, in via cautelare, la sospensione del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole della società Moby S.p.A., dedita al trasporto marittimo; un claim pubblicitario diffuso, oltre che tramite giornali e affissioni pubblicitarie in particolare sulla home page del sito Internet www.moby.it.

Lo slogan presente sul portale conteneva la frase: "Vai in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS", lasciando intendere agli utenti che, acquistando il pacchetto di servizi e trasporto marittimo per i tragitti da e per la Sardegna e la Corsica, avrebbero pagato solo il viaggio di andata per raggiungere una delle due isole, senza alcuna spesa per il viaggio di ritorno.

Tuttavia, l'offerta, riportata a caratteri cubitali, era contornata da scritte di dimensioni assai più ridotte, poste a fianco o sotto il messaggio pubblicitario, che riportavano una serie di limitazioni all'offerta in questione ponendo a carico del consumatore spese non indifferenti tra cui: pagamento di tasse, diritti e supplementi; obbligo di corresponsione della tariffa "Best Price A" sulla partenza; limite dei posti a disposizione; obbligo di prenotazione per un veicolo a motore, senza offerte speciali, e per lo stesso nucleo di passeggeri che avessero utilizzato lo stesso veicolo prenotato per l'andata.

L'Autorità, tenuto conto anche delle memorie presentate dalla Moby, si è pronunciata sia riguardo al fumus boni iuris (la probabile esistenza del diritto del ricorrente), sia riguardo al periculum in mora (il pericolo di una danno grave e irreparabile che potrebbe derivare nell'attesa del provvedimento definitivo), condizioni necessarie per ogni procedimento cautelare.

Per quanto concerne il fumus boni iuris, l'AGCM ha considerato non corretto il messaggio pubblicitario ai sensi degli artt. 20 ("Divieto delle pratiche commerciali scorrette"), 21 ("Azioni ingannevoli"), 22 ("Omissioni ingannevoli") e 23 ("Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli"), lett. v) del Codice del Consumo, dato che appariva "idoneo ad indurre in errore i possibili destinatari rispetto alle caratteristiche principali dell'offerta, quali i costi comunque da sostenere per usufruirne".
Gli utenti, infatti, attratti dalla promozione apparentemente conveniente, una volta manifestata la propria adesione, rimanevano invischiati nelle onerose condizioni summenzionate che, di fatto, smentivano "la veridicità dell'offerta" in merito alla gratuità del viaggio di ritorno, riducendone notevolmente la vantaggiosità economica e rendendola notevolmente più onerosa dell'offerta più conveniente (denominata "Super Best Price") della stessa compagnia.

Sotto il profilo del periculum in mora, invece, l'Autorità ha considerato la conodtta della Moby S.p.A. altamente offensiva, tenuto conto dell'ampia diffusione del succitato messaggio pubblicitario (a mezzo Internet, stampa, affissioni), in grado di raggiungere un considerevole numero di consumatori, e del periodo in cui è stato divulgato (maggio) che, in quanto preludio dell'imminente stagione estiva, è caratterizzato da un marcato incremento di prenotazioni di mezzi di trasporto per raggiungere mete turistiche quali la Sardegna e la Corsica.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale del provvedimento:

http://www.intertraders.eu/pronunce/view/24/AGCM-29-maggio-2008. html

Redazione InterTraders

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