E-commerce e legalità

Cassazione, natura giuridica delle circolari dell'Agenzia delle Entrate.


autore: Redazione InterTraders
Venerdì 09 Novembre 2007
Sempre più importanza nell'ambito dell'e-commerce rivestono oggi le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate, atti che pongono non pochi interrogativi tra gli operatori economici (imprese e consumatori), quando occorre accertarne la possibile incidenza ai fini fiscali nello svolgimento delle transazioni.

Nella scarsa chiarezza legislativa, una risposta a tali interrogativi viene fornita dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 23031 del 2 novembre 2007), in cui le circolari vengono definite meri atti interni, emanati da organi gerarchicamente sovraordinati ed indirizzati agli uffici decentrati e subordinati dello stesso ramo amministrativo, volti all'interpretazione di norme tributarie e privi di efficacia normativa esterna.

Ne deriva la loro non impugnabilità sia davanti al giudice amministrativo, non essendo atti generali di imposizione, sia dinanzi al giudice tributario, non essendo atti di esercizio di potestà impositiva.

In particolare, la fattispecie al vaglio della Suprema Corte aveva ad oggetto una circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per la Sicilia, che forniva un'interpretazione restrittiva dell'art.60 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n.2, norma che prevede agevolazioni fiscali nel settore agricolo.

Nella motivazione della sentenza, il Giudice di legittimità spiega che le circolari, in quanto atti contenenti istruzioni, ordini di servizio, direttive da parte di organi sovraordinati nei confronti dei restanti uffici, esauriscono la loro portata e la loro efficacia solo all'interno della Pubblica Amministrazione, non costituendo alcun vincolo non solo per la stessa amministrazione, ma anche e soprattutto per i contribuenti, considerato, inoltre, il disposto di cui all'art.23 Cost. che riserva alla legge la disciplina dei rapporti tributari.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link

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