Focus
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Aste al ribasso. E venne il giorno...
Lunedì 29 Marzo 2010
autore: Rocco Gianluca Massa Dopo numerose segnalazioni giunte alle associazioni consumeristiche, migliaia di
denunce fatte in Rete e centinaia di migliaia di euro spesi negli ultimi anni
dai tantissimi frequentatori, finalmente, quando ormai in tanti non ci speravano
più, le aste al ribasso sono finite nelle maglie della Guardia di
Finanza, in particolare del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e
dell'operazione ribattezzata “Knocked down” (“aggiudicato” nel
gergo delle aste inglesi).
Diversi i siti oscurati e tutti di prima caratura: YouBid.it, BidPlaza.it, BidMe.it, BidForFree.it, AstaBassa.it, FunnyBid.it; questi ultimi
due in particolare -insieme a molti altri in queste ore- avrebbero spontaneamente sospeso la
propria attività per “verifiche sulla conformita' dell'art. 4 della legge n°
401/89”.
Già, perchè in tutti i casi la violazione contestata sarebbe principalmente
quella di cui al comma 4-bis dell'art. 4 (intitolato “Esercizio
abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) della Legge 13 dicembre 1989 n.401, norma che testualmente recita
“Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque,
privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia
qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque
favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati
in Italia o all'estero”.
In almeno un caso -secondo quanto documenta una delle home page oscurate-
l'illecito contestato sarebbe anche quello di truffa (art. 640 c.p.), ma in attesa di avere a portata di
mano (o di mouse) un minimo di documentazione d'ufficio si possono solo avanzare
varie ipotesi sulla sussistenza di quest'ultima fattispecie, sebbene, da una
lettura dei comunicati diramati dalle agenzie di stampa nelle ultime ore, il
reato ipotizzato conseguirebbe alla mancata ricezione dei premi vinti da
parte di alcuni iscritti ai siti in questione.
Al di là della portata della notizia (che resta una manna per i
cyberconsumatori), quel che lascia sbigottiti è che dopo oltre 2 anni dal loro
ingresso in Italia e altrettanto periodo di esercizio di attività abusiva, si
sia giunti solo ora a porre un freno al fenomeno, probabilmente a seguito di un
numero di denunce non esiguo.
In passato su InterTraders abbiamo descritto accuratamente il
meccanismo delle aste al ribasso, analizzandone le potenziali
criticità in danno dei consumatori, qualche
studioso in Rete ha anche tentato di darne una qualificazione giuridica in
attesa di un disilluso richiamo giurisprudenziale. Quel che è certo è che questa
volta la GdF ci ha visto bene, anche perché, a parere di chi scrive, quelle al
centro della cronaca dell'asta hanno solo il nome e l'apparente
dinamica e ogni tentativo di qualificazione (giuridica e non) va fatto
con la consapevolezza di trovarsi di fronte a un meccanismo che nei fatti non ha
un minimo di regolamentazione diretta nel nostro ordinamento.
Una dinamica coincidente "in apparenza" con quella delle incriminate aste al
ribasso è richiamata dal punto 3.3 della Circolare
n.3547/C del 17 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive che
sotto la definizione di “asta al ribasso (c.d. asta olandese)” le
individua come quelle “...in cui la vendita viene aggiudicata al miglior
offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell’ambito dei
limiti temporali dell’offerta”.
E l'apparenza non è casuale: chi ha scritto la Circolare ha precisato che quelle
elencate erano “brevemente le principali tipologie di vendita all’asta che
si svolgono attraverso Internet”, una sintesi voluta quindi, ma ciò non ha
fatto che peggiorare le cose, sciogliendo di fatto le briglie agli imprenditori
del Web più intraprendenti.
Come se non bastasse quel laconico richiamo al meccanismo delle aste al ribasso
è stato, a parere di chi scrive, associato (erroneamente o forse no) al solo modello
olandese, in cui di regola l'aggiudicazione è subordinata
all'accettazione del prezzo minimo da parte dell'offerente e non alla fortuna di
aver fatto l'offerta unica più bassa...
Dulcis in fundo, sul discorso legato alle "autorizzazioni per lo
svolgimento dell’attività", agli oneri e agli obblighi informativi per gli
auction providers previsti dalla Circolare, è meglio stendere
un velo pietoso, visti gli adempimenti a carico dei banditori che
vendono beni propri o altrui tramite asta al ribasso e che -è sufficiente farsi
un giro in Rete per un riscontro- vengono da questi ultimi totalmente o
parzialmente ignorate.
E' inutile impuntarsi su quello che comunque resta un atto interno non avente
forza di legge, purtroppo il mondo delle aste al ribasso è un vero Far
West e l'esistenza di dinamiche contraddistinte da “pacchetti di
informazioni”, da un prezzo per detti pacchetti, da meccanismi di aggiudicazione
a “occhi chiusi” (machiavellici quando è necessario stabilire la priorità
nell'aggiudicazione tra coloro che hanno fatto una medesima offerta unica più
bassa) e dalla totale autonomia rilasciata ai gestori dei siti nelle procedure
di aggiudicazione dei beni, sono solo la conferma che siamo di fronte ad
una fattispecie totalmente nuova per il nostro ordinamento sulla quale
prima di un intervento giurisprudenziale ne occorre uno normativo che parta
dalla denominazione stessa della fattispecie.
Avv. Rocco Gianluca Massa
Responsabile InterTraders.eu
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