Approfondimenti

Oneri doganali: come calcolarli e come rettificare quelli errati


autore: Redazione InterTraders
Lunedì 23 Marzo 2009
Nell'ambito di una compravendita internazionale con venditori extra UE può accadere che qualche acquirente lamenti dei dazi da pagare eccessivi, errati o un calcolo degli stessi non proprio cristallino.
Spesso la causa di ciò è nel venditore che dichiara un valore non esatto della merce, ma può anche accadere -ipotesi rara ma pur sempre possibile- che l'errore sia imputabile al personale che ha affettuato il calcolo in questione. Una circostanza che diventa rischiosa e compromette l'economicità dell'acquisto quando l'articolo -oggetto del calcolo errato dei dazi- ha un prezzo al limite della convenienza (si pensi ad una macchina fotografica o un paio di scarpe griffate acquistate negli USA).

Abbiamo sottoposto questa interessante problematica direttamente all'Agenzia delle Dogane, uno dei protagonisti delle compravendite internazionali, nonché nostro partner d'eccellenza, ponendo ai suoi esperti una serie di importanti interrogativi in materia doganale che da sempre i lettori ci rivolgono e che più di altri vengono riproposti costantemente in Rete.

- In caso di errato calcolo dei dazi doganali, l'acquirente può richiedere e ottenere una rettifica dell'importo da versare all'Agenzia delle Dogane?
- Qual è la procedura da seguire e la documentazione da esibire per l'acquirente?
- L'iter procedurale è lo stesso se la consegna avviene con un corriere internazionale anzichè con il sistema postale nazionale?


Con una esposizione completa di riferimenti normativi e chiara anche ai non addetti ai lavori, gli esperti dell'Agenzia ci hanno risposto ai vari quesiti, precisando in apertura come si procede sostanzialmente al calcolo dei c.d. “oneri doganali” (dazi, IVA etc.) e per quali importi, al contrario, non si applica alcun dazio o aliquota IVA.
Siamo certi dell'importanza di questo approfondimento, che dissiperà alcuni dubbi critici che da anni accomunano chi per professione o per passione importa beni da Paesi extra UE.

Nel ringraziare il Dr. Lorenzo Pisoni (Ufficio comunicazioni e Relazioni esterne) e l'Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine dell'Agenzia delle Dogane, per la disponibilià e la collaborazione, riportiamo di seguito il testo integrale della risposta.

A titolo informativo, appare opportuno premettere che, sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi i 150 Euro (art.27 del Reg. CEE n.918/83 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco.

Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 Euro), la franchigia ai fini dell'IVA è fissata in 22 Euro (art.5 del DM n.489/97).

Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 Euro, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.

Al riguardo, si precisa che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato.

Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni per l’applicazione della franchigia, si fa presente che, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA). La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la generalità dei dazi) è data, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del Reg. CEE n. 2913/92, dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione (art. 32 del citato Reg. CEE). Ai sensi dell'art.69 del DPR n.633/72, la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è data dal valore doganale come sopra descritto, cui vanno sommati gli eventuali dazi afferenti, nonché le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità.

E', tuttavia, necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico del prodotto, per poi applicare il relativo trattamento daziario e fiscale e per verificare la necessità di licenze o limitazioni all'importazione; a tal fine
(l'interessato, ndr) potrà acquisire le informazioni necessarie, consultando la pagina "Tariffa Doganale TARIC" sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it).

Ciò premesso, in caso di erronea applicazione degli oneri doganali, si comunica che la normativa comunitaria (art.78 del Reg. CEE n.2913/92) e la normativa nazionale (art.11 del D.L.vo n.374/90) prevedono l'istituto della revisione dell'accertamento, con il quale l'autorità doganale (autonomamente) o l'operatore interessato (su istanza di parte), entro tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, possono rispettivamente procedere o richiedere la revisione dello stesso nei casi in cui viene riscontrata una diversità di valore, origine, o classificazione dei beni rispetto a quanto indicato in dichiarazione. In caso di riscontro della difformità, l'ufficio doganale procederà alla rettifica della dichiarazione, con riliquidazione dei diritti in precedenza accertati e conseguente recupero dei maggiori diritti eventualmente accertati ovvero il rimborso di quelli indebitamente riscossi.

Nel caso di spedizioni curate da soggetti autorizzati ad operare in procedura domiciliata (Società Poste Italiane SpA ed alcuni Corrieri Internazionali), al fine di ottenere la revisione d’accertamento, l’istanza dovrà essere presentata ai citati soggetti, in quanto detta autorizzazione consente di effettuare gli adempimenti doganali direttamente presso i propri magazzini senza l'obbligo di presentare le merci in dogana rimanendo, pertanto, responsabili del corretto svolgimento dell'operazione doganale.


Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine - Agenzia delle Dogane
esclusiva per International Traders


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Commenti dai lettori...
Scritto da Sauro il 08/01/2012 alle ore: 19:03
Maria e Peppe per il calcolo dei dazi consultate questo link: http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html
Scritto da Maria il 06/01/2012 alle ore: 01:33
Salve,
ho comprato 2 abiti da cerimonia da un sito cinese....il costo ammontava a260 euro circa con 21,61 euro di spese di spedizione.Quando il pacco è arrivato il corriere ha preteso 133 Euro dspese doganali................è un calcolo corretto? sul sito dal quale ho acquistato non c'er nessuna indicazione di spese extra,certo questo è un problema italiano di importazione.Ma come è stato fatto il calcolo per arrivare a tale cifra?
grazie
Scritto da Peppe il 05/01/2012 alle ore: 03:48
Salve, ho ricevuto un regalo da un mio zio in Canada (tre maglioni). Tra l'altro, per spedire il pacco ha speso 140 dollari canadesi e dichiarato un valore della merce di 200 dollari canadesi.
Il corriere mi ha chiesto 40 euro di oneri doganali!!
Personalmente credo sia assurdo. Potete dirmi se questi 40 euro sono stati calcolati quantomeno coerentemente?
Grazie e cordiali saluti.
Scritto da fabulus il 04/01/2012 alle ore: 12:24
rita nella notifica dell'ufficio dogane sicuramente saranno allegate anche le istruzioni per il versamento, lo puoi fare o recandoti di persona presso gli uffici preposti o anche tramite bonifico. Se hai dubbi chiama l'agenzia riportata sulla notifica che ti hanno mandato. ciao
Scritto da rita il 03/01/2012 alle ore: 14:39
Salve, ho acquistato negli Usa lana per un valore totale compreso spese shipping di 119 dollari. Mi chiedono di pagare 75 euro di tasse per dogana. Come mi devo comportare? Non capisco come devo procedere. Grazie
Rita
Scritto da blackjack il 26/12/2011 alle ore: 02:13
ida a quanto è stata dichiarata la merce dal venditore?
Forse vi era documentazione fiscale a corredo che ha fatto lievitare iva e dazi. In ogni caso con il 20% di iva su 700 sali già a 140 euro non è che stiamo parlando di tasse doganali stratosferiche nel tuo caso......
Scritto da ida il 20/12/2011 alle ore: 16:21
Ho acquistato delle ceramiche dall'America per un valore di 700 euro. Possibile che ho pagato 200 euro di tasse tra oneri doganali e postali?
Scritto da Andrea il 31/08/2011 alle ore: 15:21
Il mio commento ricalca quello di Giuseppe: come si fa un ricorso? quanto costa?

Mi è capitato di acquistare tramite eBay oggetti relativamente economici, ma di cui il venditore arrotondava il prezzo ai 100$ successivi, ad es. da 20 a 100, da 130 a 200, ...
Oppure un oggetto per il quale avevo pagato la spedizione economica e che, per puro errore, mi è stato spedito (a carico del venditore) per posta "super"

Quando ho telefonato alle Dogane, mi hanno detto che il ricorso costava una trentina di euro, ossia più o meno quanto avrei richiesto in restituzione. È vero?
Sarebbe piuttosto antipatico che non ci fosse nessuna possibilità di opporsi ad un balzello imposto ingiustamente.


Scritto da Giuseppe il 09/08/2011 alle ore: 23:32
Salve,

l'articolo di cui sopra è abbastanza esauriente per quanto riguarda il calcolo di IVA e dazio, ma alla fine NON dice la cosa più importante:

CHE FARE SE IL DOGANIERE SCAMBIA DOLLARI PER EURO E MI FA PAGARE UN IMPORTO PARI A CIRCA IL 40% DI IVA INVECE DEL 20%???

Grazie!
Giuseppe
Scritto da tiziano il 17/07/2011 alle ore: 18:23
Salve vorrei sapere gentilemnte per importare delle automobili cinesi di un costo al'intirca 5000 euro , quanto devo pagare di diritti doganali per poterla immatricolare in italia
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