Approfondimenti

I 5 step necessari per vendere on line


autore: Rocco Ricci
Giovedì 05 Febbraio 2009
L’avvio di una qualsiasi attività imprenditoriale è caratterizzata dalla necessità di procedere a non pochi adempimenti a carattere fiscale, pubblicistico e previdenziale. Questa fase, il più delle volte, determina un senso di confusione se non addirittura di scoraggiamento nell’aspirante imprenditore.
L’intento del presente contributo pertanto consiste nel cercare di chiarire le idee sull’argomento, elencando in forma semplificata quegli step necessari per l’avvio di un’attività di e-commerce. Vediamoli.

1. Apertura della Partita Iva. La richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva si effettua presso il locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un adempimento molto importante per una molteplicità di fattori, non da meno perché, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972, il numero di P.I. andrà riportato nella home page del sito.

2. Apertura della casella di Posta elettronica certificata (PEC). L’obbligo della PEC è stato introdotto dall’art. 16, comma 6 del D.L. 185/08. L’obbligo ha un calendario diversificato: per le nuove imprese scatta immediatamente (dal 29 novembre 2008) e l’indirizzo di PEC va inserito nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese (vedi punto 3), mentre le imprese già esistenti hanno tre anni di tempo per adeguarsi (sempre a decorrere dal 29 novembre 2008). Il valore giuridico della PEC è del tutto equiparato non solo alla tradizionale raccomandata A/R ma anche alle notificazioni via posta, ove consentite dalla legge (art. 48 del Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005). La casella viene attivata presso i gestori accreditati dal Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, www.cnipa.gov.it).
E’ importante segnalare che con la conversione in legge (Legge 28 gennaio 2009, n. 2) del suddetto decreto non è più esclusiva l'apertura della PEC ma è ammesso anche l'uso alternativo di "analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali".

3. Iscrizione dell’impresa nel Registro della Imprese. Tale adempimento va espletato presso la Camera di Commercio competente per territorio. In questo caso se ad esempio la sede legale dell’impresa è sita in Roma allora la comunicazione va presentata presso la CCIAA di Roma.

4. Iscrizione presso l’Inps e l’Inail. Per effettuare tale comunicazione (telematica) devono essere indicati i dati sia dell’impresa (numero di partita Iva, numero di iscrizione presso la CCIAA, attività svolta, sede legale e operativa) sia degli eventuali familiari coadiutori (se impresa familiare) e dei soci (se trattasi di società).

5. Qualora si tratti di vendita al dettaglio, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del D. Lgs. 114/98, deve essere presentata una comunicazione presso il Comune in cui ha la sede l’impresa (utilizzando il modello Com 6-bis), precisando il settore merceologico prescelto e dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98, ossia di non essere fallito (o, se tale, di essere stato riabilitato) e di non aver subito alcuna delle condanne o delle misure di prevenzione ivi indicate. L’attività può iniziare solo se nei trenta giorni successivi alla consegna del modello, il Comune (una volta verificati i requisiti), non neghi l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Qualora, invece, si tratti di vendita all’ingrosso occorre procedere alla sola denuncia al Registro delle Imprese (e non anche alla comunicazione presso il Comune).
N.B.: se si intende commerciare on-line sia all’ingrosso sia al dettaglio occorre creare nel proprio sito web un’area distinta per ciascuna delle due attività di vendita.

In relazione agli adempimenti di cui sopra è opportuno evidenziare che nella G.U. n. 296 del 21/12/2007, è stato pubblicato il decreto 2 novembre 2007, recante l’approvazione del Modello di comunicazione unica. Si tratta di un documento la cui compilazione e presentazione presso la Camera di Commercio competente consente di assolvere agli adempimenti amministrativi previsti ai fini costitutivi e pubblicitari (l’iscrizione nel Registro delle Imprese), ai fini fiscali (apertura della Partita Iva) e ai fini previdenziali e assistenziali (iscrizione presso l’Inps e l’Inail). Una procedura semplificata che tuttavia non tutte le Camere di Commercio hanno ancora predisposto e che pertanto suggerirebbe all’interessato di informarsi preventivamente presso la CCIAA competente per territorio.

Dott. Rocco Ricci
per International Traders

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Commenti dai lettori...
Scritto da remigio il 26/10/2010 alle ore: 00:56
ma che razza di domanda fai ??
e quali sono i documenti che hai già ???
Scritto da Fabrizio il 21/10/2010 alle ore: 23:21
Se ho già un negozio e volessi cominciare a fare e-commerce devo fare altri documenti o bastano quelli che ho già?
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