E-commerce e diritto: valore probatorio della firma apposta sul dispositivo touch screen del corriere al momento della consegna di un pacco.autore: Michele Pierluigi Massa Venerdì 21 Dicembre 2007  Tra le numerose email inviate dai nostri lettori negli ultimi tempi una delle
domande più frequenti riguarda una forma di sottoscrizione di uso ormai comune
nell'e-commerce indiretto (in cui l'ordine è effettuato via Internet e la
consegna del bene avviene presso il domicilio dell'ordinante): quella apposta a
mezzo pennino su dispositivo “touch screen” o tavoletta grafica in dotazione a
gran parte dei corrieri.
In particolare ci è stato chiesto quale efficacia probatoria abbia una
firma apposta su tali dispositivi.
Segue la risposta:
Innanzitutto è da escludere che tale firma abbia l'efficacia probatoria della
scrittura privata ex art. 2702 c.c. perché non si tratta né di una firma
autografa, dato che questa è legata indissolubilmente al documento tramite il
supporto cartaceo, né di una firma digitale, dato che quella in oggetto non è il
prodotto di una complessa procedura informatica finalizzata a rendere
certa e univoca la provenienza e l'autenticità di un documento informatico.
Da escludere è anche l'applicabilità dell'art.21, co.1, d.lgs.82/05 (Codice
dell'amministrazione digitale), che sottopone alla libera valutazione del
giudice ogni documento informatico cui è apposta una firma elettronica,
tenuto conto della non immaterialità della ricevuta di consegna allegata alla
lettera di vettura (il foglio di carta contenente i dati della spedizione che
ci presenta il vettore al momento della consegna della merce) e, quindi, della
sua non configurabilità nella categoria dei documenti informatici (categoria,
quest'ultima, richiesta anche per la firma digitale).
Corretta è invece, a parere dello scrivente, l'ascrivibilità della firma in
esame nell'ambito applicativo dell'art. 2712 cc., che così recita: "Le
riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di
cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose
medesime".
In particolare, tale tipo di firma è da inserirsi nell'ipotesi residuale di
"ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose" e formerà
piena prova solo se colui contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità
alla propria firma autografa.
Michele Pierluigi Massa
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