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T.A.R. Calabria - II Sez. Catanzaro - Sentenza n. 98 del 9 febbraio 2005


"Il ricorso inviato tramite posta elettronica, ma non sottoscritto con la firma digitale o con un'altra tipologia di firma elettronica non possiede 'i requisiti legali necessari per ricondurne con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, detta trasmissione per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere'."

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