Tribunale di Ravenna - Sentenza del 19 novembre 2007
"Sono nulli per vizio di forma i contratti di investimento in valori mobiliari effettuati mediante servizi di Internet banking in assenza di sottoscrizione con firma digitale. La sottoscrizione da parte dell'investitore di specifico accordo quadro di Internet banking e trading on line (nel caso di specie con istituto di credito) non esclude, per gli ordini di negoziazione che ne derivano, i requisiti della forma scritta e della sottoscrizione con firma digitale."
(Fonte della sentenza: www.confconsumatori.com - Massimazione: www.intertraders.eu)
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