GdP di Firenze, consumatori: si a rimborso per sistema operativo preinstallato e non voluto. autore: Redazione InterTraders 20/10/2007 ![]() Il Giudice di Pace di Firenze, dr.Alberto Lo Tufo, in data 18 Ottobre 2007, ha
emesso una sentenza che fa ben sperare per tutti i consumatori che hanno adito
le vie legali contro i produttori di computer con sistema operativo
preinstallato. Il Giudice fiorentino infatti ha riconosciuto, su azione promossa da un consulente informatico dell'ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori), il rimborso del costo per la licenza d'uso del sistema operativo Microsoft (EULA) preinstallato su un notebook Hawlett-Packard (HP), condannando, altresì, HP al rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte. Il punto nodale della questione era la clausola contrattuale, relativa alla licenza d'uso Microsoft, in cui HP italiana srl stabilisce che: "qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potra' utilizzare o duplicare il software e dovra' contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformita' alle disposizioni stabilite dal produttore stesso". In propria difesa la HP ha negato il rimborso perché il computer sarebbe stato inscindibile dal sistema operativo non tanto per motivi tecnici, quanto commerciali. Nella motivazione, la sentenza sostiene l'improbabilità della non conoscenza delle condizioni contrattuali Microsoft da parte di HP, in quanto appare inverosimile che tra le due società non sia intercorso un accordo per l'installazione del software sui pc portatili HP; e comunque, anche escludendo tale accordo, è evidente che la HP vi abbia aderito tacitamente nel momento dell'installazione del sistema operativo sul proprio hardware. Risulta, inoltre, a detta del giudicante, priva di senso la clausola con cui HP permette all'acquirente di chiedere informazioni sul rimborso, ma senza la possibilità di ottenerlo, essendo contraddittorio consentire l'esercizio di un diritto, per poi negarlo subito dopo. Infine, viene riconosciuta la necessità del consenso espresso dell'acquirente sull'alternativa tra rimborso dell'intero prodotto e rimborso della sola licenza d'uso. La sentenza senza dubbio costituisce un'importante svolta nei rapporti tra consumatori e colossi del settore delle IT; infatti, nel provvedimento, ferma restando l'auspicabilità della conoscenza da parte dell'acquirente, prima di comprare un pc, del contratto di licenza d'uso, viene rilevata l'importanza della libertà di scelta del cliente sul contenuto del prodotto, estendendo così il concetto di libero mercato non solo ai venditori e ai produttori, ma anche e soprattutto ai consumatori. Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link Redazione InterTraders Fonte: www.intertraders.eu |
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