GdP di Pisa: inutilizzabilità della connessione a Internet, utente risarcibile autore: Redazione InterTraders 04/05/2009 ![]() Segnaliamo ai nostri lettori un'interessante e recente sentenza del Giudice di
Pace di Pisa, pubblicata nelle ultime ore da Confconsumatori,
relativa ad un procedimento promosso da un utente nei confronti di una nota
compagnia telefonica nazionale per l'impossibilità di utilizzare la
propria linea ADSL e di conseguenza di accedere alla Rete Internet.
Le ragioni alla base del disservizio -protrattosi per oltre 8 mesi dalla richiesta di intervento da parte dell'utente e “sbloccatosi” solo a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.- sarebbero da ricondursi alla necessità per la compagnia di collegare al servizio telefonico un altro utente dello stesso stabile abitato dal primo, circostanza per la quale si è resa necessaria l'installazione provvisoria di una apparecchiatura che permetteva sì l'accesso alla linea telefonica a entrambi, ma non supportando il collegamento ADSL, non permetteva più al primo utente di utilizzare Internet. Risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale, le richieste avanzate dai due difensori del consumatore privato dell'ADSL, gli avvocati Giovanni Longo e Andrea Lupetti. Secondo questi ultimi, infatti, la compagnia telefonica oltre ad essere responsabile per inadempienza contrattuale ex art. 1218 c.c. (secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), avrebbe violato il principio di buona fede nel rapporto contrattuale (ex art. 1175 c.c., norma in base alla quale “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”) e la normativa proconsumatore (Legge 30 luglio 1998, n. 281, oggi confluita nel Codice del Consumo) che riconosce come fondamentali ai consumatori e agli utenti il diritto “alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi”. Il Giudice di Pace, rigettando la tesi della compagnia telefonica che sosteneva la non imputabilità ad essa dei problemi tecnici alla base dell'inadempienza, ha invece riconosciuto la mala fede della stessa, responsabile di aver fornito consapevolmente un'apparecchiatura provvisoria sì idonea a permettere l'accesso alla linea telefonica a entrambi gli utenti dello stabile, ma inidonea a supportare la tecnologia ADSL, con grave pregiudizio per l'utente che ne faceva uso, condannandola a risarcire la somma di € 2.582,00 oltre interessi legali, spese e onorari. L'aspetto sicuramente più interessante della sentenza è dato dal risarcimento del danno esistenziale, riconosciuto dall'Autorità giudicante al consumatore per l'impossibilità di quest'ultimo di poter svolgere regolarmente la sua attività lavorativa con l'ausilio di Internet e per il pregiudizio patito da sua figlia, che utilizzava il collegamento ADSL per ragioni di studio. Come è evidente, la decisione del GdP appare di notevole interesse, non solo per la fattispecie al centro del procedimento e la responsabilità riconosciuta in capo alla compagnia telefonica per la mancata erogazione del servizio di accesso a Internet, ma per la portata che il contenzioso avrebbe potuto assumere in termini risarcitori se l'utente avesse svolto un'attività di natura commerciale attraverso Internet. Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link sentenza Redazione InterTraders Fonte: www.intertraders.eu |
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