ATTENZIONE: I cookies del tuo browser risultano disattivati o stai navigando in modalità anonima. Ciò potrebbe limitare alcune funzionalità del sito.
International Traders - L'altro volto dell'e-commerce
Venerdì 29 Marzo 2024
Focus

Trib. di Lucca: nessuna responsabilità del provider per diffamazione su news group. On line la sentenza.

Lunedì 04 Febbraio 2008
autore: Redazione InterTraders
In caso di diffamazione via Internet tramite messaggi pubblicati su un news group, nessuna responsabilità è addebitabile al provider che offre lo spazio per la pubblicazione di detti messaggi.

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Lucca nella sentenza 20 agosto 2007 su ricorso di una società per ottenere, in via d’urgenza a cura e spese di controparte (anch'essa società), la rimozione di alcuni messaggi diffamatori -nei confronti di alcun prodotti commercializzati dall'istante- pubblicati su un news group non moderato (“it.comp.reti.wireless”) da un indirizzo IP risultato assegnato alla resistente, e la contestuale "cessazione" dell’utilizzo del numero IP in questione.

Nel caso di specie, vista l’impossibilità materiale per quest'ultima società di rimuovere i messaggi diffamatori dal news group, essendo detta operazione di pertinenza esclusiva di Google, la ricorrente chiamava in causa Google Italia srl per veder soddisfare la propria richiesta. Quest’ultima, a sua volta, non vi provvedeva ritenendosi estranea ai fatti e indicando Google Inc., con sede in California, unica società legittimata a farlo in quanto responsabile del motore di ricerca e dei relativi servizi, incluso quello di accesso e gestione del news group in questione.

Il Giudice di prima istanza ha così rigettato il ricorso, non solo escludendo la responsabilità di Google Italia srl, ma anche di Google Inc., sostenendo che quest’ultima offre agli utenti solo lo “spazio virtuale” di discussione nel news group, esulando dalle sue competenze le attività di vigilanza e controllo dei messaggi inviati volta per volta su tale area di discussione. In senso contrario, aggiunge l’organo giudicante, si avrebbe una responsabilità oggettiva non contemplata nell’art. 2043 cc., che considera rilevante ai fini della responsabilità civile solo l’elemento soggettivo del danneggiante, tra cui la colpa.

Affermazioni queste ultime che si allineano alle previsioni di cui al D.Lgs. n.70/2003 (attuativo della Direttiva Europea 2000/31/CE) che sancisce l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni che trasmette o memorizza ed esclude la sussistenza di un obbligo di ricercare circostanze che indichino il compimento di atti illeciti.


Quello della divulgazione di messaggi diffamatori sul web è oggi un fenomeno diffuso e su cui purtroppo molte volte si interviene tardivamente, quando cioè il danno all’immagine di una persona, fisica o giuridica che sia, o di un ente si è ormai verificato con tutte le conseguenze che ne derivano; tuttavia, è anche vero che ci sono dei casi, come quello in questione -considerazione espressa dalla stessa autorità giudicante che ha emanato la sentenza- in cui i messaggi non sono altro che manifestazione di giudizi inseriti in un'area di discussione (quale è il news group) e, pertanto, espressione del più che legittimo diritto di critica.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link

Redazione InterTraders


Hai bisogno di assistenza legale specifica su questa tematica o su argomenti simili legati a Internet?

Se sì, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni direttamente sul sito dello Studio Legale Massa:

In alternativa, puoi contattare direttamente lo Studio ai recapiti indicati nell'apposita sezione "CONTATTACI" (l'assistenza prestata non è gratuita).


Segnala
Stampa
Scroll Up
Home
Inserisci un commento...
Commento:
Scegli il tuo avatar:


Nome:
Indirizzo e-mail: (non obbligatorio)
(Digita il tuo indirizzo e-mail solo se desideri ricevere notifiche sugli altri commenti a questa notizia. E' sufficiente digitare l'indirizzo una sola volta. Con il suo inserimento dichiari di aver letto l'informativa a seguire e di aver espresso il tuo consenso.)
DAMMI UNA NUOVA IDENTITA'
Codice di verifica antispam:
ab*ce

Riscrivi nel box sovrastante la parola in rosso che vedi alla sua sinistra, sostituendo l'asterisco * con la lettera d - (Per es. se la parola è ab*dh digita abddh)

InterTraders CommentSys v.2.0
| Ultimi commenti |
Valentina in Escrow truffaldini, come riconoscerli ed evitarli....
"Ragazzi anche io ho avuto a che fare con il presunto chirurgo, con me era una donna, Manuela Garcia, chirurgo a Granada con la famigliola felice al seguito..."

sara in Escrow truffaldini, come riconoscerli ed evitarli....
"manuela1966garcia@gmail.com questa è la nuova email di questo fantomatico chirurgo ma sta volta è una donna e si..."

Ciro in Il corriere non consegna la merce: chi ci deve risarcire?...
"salve, ho utilizzato piu volte il servizio di spedizioni "spedirecomodo.it" mi sono sempre trovato bene, fino a quando mi e successa una cosa inu..."

Marta in La truffa dei cuccioli sbarca nel Bel Paese, le puppy scams anche in I...
"NON ABBIATE A CHE FARE CON martinakurts33@gmail.com E l agenzia con il quale vi mette in contatto. Purtroppo ha molti annunci online e non saprei come den..."
Le più lette
InterTraders è un sito curato dallo Studio Legale Massa © 2007-2024 All Rights Reserved
InterTraders Core v6.0 - Link Informativa estesa sui cookies