Trib. di Lucca: nessuna responsabilità del provider per diffamazione su news group. On line la sentenza. autore: Redazione InterTraders 04/02/2008 ![]() In caso di diffamazione via Internet tramite messaggi pubblicati su un news
group, nessuna responsabilità è addebitabile al provider che offre lo spazio per
la pubblicazione di detti messaggi. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Lucca nella sentenza 20 agosto 2007 su ricorso di una società per ottenere, in via d’urgenza a cura e spese di controparte (anch'essa società), la rimozione di alcuni messaggi diffamatori -nei confronti di alcun prodotti commercializzati dall'istante- pubblicati su un news group non moderato (“it.comp.reti.wireless”) da un indirizzo IP risultato assegnato alla resistente, e la contestuale "cessazione" dell’utilizzo del numero IP in questione. Nel caso di specie, vista l’impossibilità materiale per quest'ultima società di rimuovere i messaggi diffamatori dal news group, essendo detta operazione di pertinenza esclusiva di Google, la ricorrente chiamava in causa Google Italia srl per veder soddisfare la propria richiesta. Quest’ultima, a sua volta, non vi provvedeva ritenendosi estranea ai fatti e indicando Google Inc., con sede in California, unica società legittimata a farlo in quanto responsabile del motore di ricerca e dei relativi servizi, incluso quello di accesso e gestione del news group in questione. Il Giudice di prima istanza ha così rigettato il ricorso, non solo escludendo la responsabilità di Google Italia srl, ma anche di Google Inc., sostenendo che quest’ultima offre agli utenti solo lo “spazio virtuale” di discussione nel news group, esulando dalle sue competenze le attività di vigilanza e controllo dei messaggi inviati volta per volta su tale area di discussione. In senso contrario, aggiunge l’organo giudicante, si avrebbe una responsabilità oggettiva non contemplata nell’art. 2043 cc., che considera rilevante ai fini della responsabilità civile solo l’elemento soggettivo del danneggiante, tra cui la colpa. Affermazioni queste ultime che si allineano alle previsioni di cui al D.Lgs. n.70/2003 (attuativo della Direttiva Europea 2000/31/CE) che sancisce l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni che trasmette o memorizza ed esclude la sussistenza di un obbligo di ricercare circostanze che indichino il compimento di atti illeciti. Quello della divulgazione di messaggi diffamatori sul web è oggi un fenomeno diffuso e su cui purtroppo molte volte si interviene tardivamente, quando cioè il danno all’immagine di una persona, fisica o giuridica che sia, o di un ente si è ormai verificato con tutte le conseguenze che ne derivano; tuttavia, è anche vero che ci sono dei casi, come quello in questione -considerazione espressa dalla stessa autorità giudicante che ha emanato la sentenza- in cui i messaggi non sono altro che manifestazione di giudizi inseriti in un'area di discussione (quale è il news group) e, pertanto, espressione del più che legittimo diritto di critica. Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link Redazione InterTraders Fonte: www.intertraders.eu |
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