E-commerce e legalità

Trib. di Milano, condanna per phishing tramite SMS. On line la sentenza.


autore: Redazione InterTraders
Venerdì 25 Gennaio 2008
Ancora un caso di phishing, o meglio di “SMishing” (il phishing via SMS), agli onori della cronaca. Del caso si è occupato il Tribunale di Milano che, nella sentenza del 15 ottobre 2007, ha condannato (con rito abbreviato) a due anni e otto mesi di reclusione e 1000 euro di multa un uomo che inviava, a numeri telefonici di utenti CartaSi, SMS con i quali invitava questi ultimi a contattare un numero telefonico intestato a terzi e gestito dal phisher.

Il messaggio, con mittente il nome di CartaSi, suggeriva ai malcapitati di chiamare il numero truffaldino di cui sopra per verificare lo stato della propria carta di credito al fine di evitarne usi fraudolenti. Alle chiamate rispondeva una voce automatica predisposta dal truffatore che chiedeva loro di digitare il numero, la data di scadenza e il codice segreto della carta di credito, aggiungendo che gli operatori del servizio erano momentaneamente impegnati e che avrebbero richiamato in seguito. Cosa che ovviamente non avveniva.

Sulla base di tali presupposti, il Giudice milanese ha dichiarato il phisher colpevole dei seguenti reati: sostituzione di persona (art. 494 cp.), truffa (art. 640 cp.) e utilizzo indebito di carte di credito (art. 12 d.l. 143/91).

Per quanto riguarda il primo reato (sostituzione di persona), questo si è configurato nel momento in cui l’imputato si è sostituito a CartaSi al fine di ottenere i dati delle carta credito degli utenti contattati via SMS e di conseguire, quindi, un vantaggio economico utilizzando gli stessi dati per effettuare acquisti su Internet.

Circa il reato di truffa, è evidente l’uso di artifici (la sostituzione di identità) da parte dell’imputato per aver ingenerato negli utenti la convinzione di esser stati contattati da CartaSi al fine di trarre l’ingiusto profitto di cui sopra.

Infine, in merito al reato di cui all’art. 12 d.l. 143/91 (realizzantesi anche solo con l’inserimento dei dati della carta di credito al momento dell’acquisto online), il Giudice milanese ha ritenuto sussistere tale fattispecie anche quando dall’utilizzo indebito non si addivenga ad alcun acquisto, essendo sufficiente “il solo possesso o l’acquisizione” delle carte di credito di provenienza illecita “al fine di trarne profitto”.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link

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