Aprire e utilizzare account intestati ad altri è una pratica piuttosto diffusa
in Rete, specie quando l’inganno viene perpetrato a danno di chi non gode della
nostra simpatia.
E’ quanto esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 46674 del 14 dicembre
2007, con la quale ha dichiarato la colpevolezza di un ragazzo toscano per aver
creato un indirizzo di posta elettronica intestato ad una sua amica, ignara dell’accaduto, e per aver fatto uso del suo
nome per interagire con altri utenti.
La Suprema Corte ha così condannato il ricorrente per il reato di cui all’art.
494 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno per chi, con lo scopo di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno, induce altri in
errore, “sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o
attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità
a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.
E’ evidente, a detta del Giudice di legittimità, che la condotta del ragazzo
rientra in tale fattispecie (che il codice include tra i delitti contro la fede
pubblica), in quanto sussiste sia l’elemento soggettivo, ossia il dolo specifico
del vantaggio personale e dell’altrui danno (quello all’immagine e alla dignità
della ragazza), sia l’elemento oggettivo, ossia la condotta fraudolenta
consistente nell’attribuire a sé un altro nome (quello, appunto, della
malcapitata).
Un comportamento, quindi, volto ad indurre in errore non tanto il server
fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti che,
attratti dal nome della ragazza (presente nell’indirizzo e-mail), credevano di
interloquire con essa, inconsapevoli in realtà di avere a che fare con una
persona diversa.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: linkRedazione InterTraders