E-commerce e legalità

Cassazione, è reato creare un indirizzo di posta elettronica usando il nome altrui e fingendosi tale persona. On line la sentenza.


autore: Redazione InterTraders
Lunedì 17 Dicembre 2007
Aprire e utilizzare account intestati ad altri è una pratica piuttosto diffusa in Rete, specie quando l’inganno viene perpetrato a danno di chi non gode della nostra simpatia.
E’ quanto esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 46674 del 14 dicembre 2007, con la quale ha dichiarato la colpevolezza di un ragazzo toscano per aver creato un indirizzo di posta elettronica intestato ad una sua amica, ignara dell’accaduto, e per aver fatto uso del suo nome per interagire con altri utenti.

La Suprema Corte ha così condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 494 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno per chi, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno, induce altri in errore, “sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

E’ evidente, a detta del Giudice di legittimità, che la condotta del ragazzo rientra in tale fattispecie (che il codice include tra i delitti contro la fede pubblica), in quanto sussiste sia l’elemento soggettivo, ossia il dolo specifico del vantaggio personale e dell’altrui danno (quello all’immagine e alla dignità della ragazza), sia l’elemento oggettivo, ossia la condotta fraudolenta consistente nell’attribuire a sé un altro nome (quello, appunto, della malcapitata).

Un comportamento, quindi, volto ad indurre in errore non tanto il server fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti che, attratti dal nome della ragazza (presente nell’indirizzo e-mail), credevano di interloquire con essa, inconsapevoli in realtà di avere a che fare con una persona diversa.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link

Redazione InterTraders

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