Trib. di Milano: la corrispondenza scambiata in una mailing list non può essere resa pubblica.
autore: Redazione InterTraders
07/12/2007
Trib. di Milano: la corrispondenza scambiata in una mailing list non può essere resa pubblica.
La diffusione delle mailing list investe sempre di più Internet e le comunicazioni tra utenti, al punto da costituire ormai un abile alleato quando è necessario conversare con più soggetti con rapidità e semplicità. Un aspetto tuttavia spesso trascurato da chi ne fruisce, è quello concernente la segretezza della corrispondenza scambiata al suo interno, un argomento spesso dibattuto tra gli utenti della Rete e sul quale il Tribunale di Milano si è pronunciato in una recente sentenza affermando che:

“Le modalità di accesso alla mailing list sono regolate attraverso una iscrizione, previa comunicazione dei propri dati personali, e relativa accettazione da parte del moderatore.
Solo gli iscritti, esattamente individuati, possono accedere alla lista e deve, invece, negarsi che l'accesso sia consentito a chiunque lo desideri o si connetta alla rete telematica in un determinato momento.
Sussiste, pertanto la personalità della comunicazione, che non si identifica con l'unicità, ma consiste nella predeterminazione dei destinatari, cui il mittente intende inviare il proprio messaggio di posta elettronica, quelli e non altri.
[...] Pluralità di destinatari che non comporta, però, l'indeterminatezza degli stessi, in quanto il messaggio, grazie alla rete informatica, viene inoltrato contestualmente a più soggetti, i quali sono esattamente individuati negli aderenti alla mailing list medesima.”


Sulla base di tali considerazioni il tribunale ha condannato al risarcimento dei danni la società editrice di un noto quotidiano, il direttore responsabile e l’autore dell’articolo in esso pubblicato in cui vengono inseriti stralci di messaggi di una mailing list, assieme ai nomi dei loro mittenti (si tratta di magistrati) e ad altre informazioni relative alla loro attività, quali la posizione ricoperta e la sede dell’ufficio in cui prestano servizio.

Infatti, secondo il Giudice milanese, tale pubblicazione contrasterebbe con l’art. 15 Cost., che sancisce l’inviolabilità della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, con gli artt. 616 e 618 c.p., che sanzionano rispettivamente la violazione e la rivelazione del contenuto della corrispondenza, e con l’art. 13 del DPR 513/97, che disciplina la "segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica”.

Oltre alla violazione del segreto epistolare, il Giudice di prime cure rileva anche la lesione del diritto alla riservatezza, in quanto alla notizia riportata sul quotidiano (relativa all’avversione di alcuni magistrati verso una parte politica) sono stati affiancati i nomi degli autori dei messaggi della mailing list, provocando in questi disagio per l’esposizione del loro contenuto ai lettori del quotidiano.

Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link

Redazione InterTraders

Fonte: www.intertraders.eu

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