Direttiva UE sui servizi di pagamento: cosa cambia nell'e-commerce b2c? autore: Rocco Gianluca Massa 10/02/2010 ![]() In questi giorni entra in vigore in Italia il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento (anche detta PSD: Payment Services Directive). Si tratta di un atto comunitario che, modificando e integrando le disposizioni in materia contenute in alcune precedenti direttive, mira a garantire un quadro normativo più trasparente e paritario tra i c.d. prestatori di servizi di pagamento (istituti di credito, società di pagamento etc.) dei vari Paesi dell'Unione Europea, portando conseguentemente riflessi vantaggiosi anche per i consumatori. Queste sostanzialmente le novità principali dal lato consumatore per chi si occupa di e-commerce business to consumer: - Tempistica ridotta per i bonifici online nazionali e intracomunitari che, dalla data in vigore del decreto, dovranno essere eseguiti entro 1 giorno lavorativo dalla singola disposizione (previsione tuttavia ancora derogabile fino al 1° gennaio 2012 senza eccedere le tre giornate operative). - Allineamento della data di valuta a quella di disponibilità effettiva dei fondi per i trasferimenti da o verso altro prestatore di servizi di pagamento (è il caso ad esempio delle somme trasferite con bonifico). - Introduzione di una nuova categoria di prestatore di servizi di pagamento, i c.d. Istituti di pagamento, soggetti commerciali (e non originariamente bancari) che potranno affiancare alla vendita di beni o di servizi, anche la fornitura di servizi di pagamento. - Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (numero conto, ABI, CAB etc.) e utilizzo esclusivo del codice IBAN per effettuare traferimenti di denaro. - Tempistica massima di 8 settimane dalla data di addebito per richiedere -in caso di domiciliazioni su conto corrente- lo storno del singolo pagamento (è il caso di chi richiede l'addebito automatico della bolletta telefonica, della luce etc. sul proprio conto corrente). - In caso di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto, il termine massimo è di 13 mesi dalla data di addebito (salvo diverso termine concordato con il prestarore di servizi) per richiedere la rettifica di tali operazioni. - Possibilità per prestatore di servizio di pagamento e consumatore di concordare limitazioni ai rispettivi obblighi di legge per i micropagamenti (ovvero per singole operazioni i cui importi non superano i 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro). Deroga particolarmente rilevante in caso di frode o utilizzo abusivo dello strumento di pagamento. - Copertura per il consumatore dalle perdite subite in caso di utilizzo dello strumento di pagamento o del servizio di pagamento (ad es. i servizi di pagamento online) da parte di terzi in seguito a smarrimento, furto o uso indebito, ad eccezione di talune ipotesi e subordinatamente alla comunicazione da parte del consumatore al prestatore di servizi di pagamento dell'evento. Nel caso di comunicazione non tempestiva la perdita addebitabile massima è di 150 euro. Rocco Gianluca Massa Fonte: www.intertraders.eu |
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