Oneri doganali: come calcolarli e come rettificare quelli errati autore: Redazione InterTraders 23/03/2009 ![]() Nell'ambito di una compravendita internazionale con venditori extra UE può accadere che qualche acquirente lamenti dei dazi da pagare eccessivi, errati o un calcolo degli stessi non proprio cristallino. Spesso la causa di ciò è nel venditore che dichiara un valore non esatto della merce, ma può anche accadere -ipotesi rara ma pur sempre possibile- che l'errore sia imputabile al personale che ha affettuato il calcolo in questione. Una circostanza che diventa rischiosa e compromette l'economicità dell'acquisto quando l'articolo -oggetto del calcolo errato dei dazi- ha un prezzo al limite della convenienza (si pensi ad una macchina fotografica o un paio di scarpe griffate acquistate negli USA). Abbiamo sottoposto questa interessante problematica direttamente all'Agenzia delle Dogane, uno dei protagonisti delle compravendite internazionali, nonché nostro partner d'eccellenza, ponendo ai suoi esperti una serie di importanti interrogativi in materia doganale che da sempre i lettori ci rivolgono e che più di altri vengono riproposti costantemente in Rete. - In caso di errato calcolo dei dazi doganali, l'acquirente può richiedere e ottenere una rettifica dell'importo da versare all'Agenzia delle Dogane? - Qual è la procedura da seguire e la documentazione da esibire per l'acquirente? - L'iter procedurale è lo stesso se la consegna avviene con un corriere internazionale anzichè con il sistema postale nazionale? Con una esposizione completa di riferimenti normativi e chiara anche ai non addetti ai lavori, gli esperti dell'Agenzia ci hanno risposto ai vari quesiti, precisando in apertura come si procede sostanzialmente al calcolo dei c.d. “oneri doganali” (dazi, IVA etc.) e per quali importi, al contrario, non si applica alcun dazio o aliquota IVA. Siamo certi dell'importanza di questo approfondimento, che dissiperà alcuni dubbi critici che da anni accomunano chi per professione o per passione importa beni da Paesi extra UE. Nel ringraziare il Dr. Lorenzo Pisoni (Ufficio comunicazioni e Relazioni esterne) e l'Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine dell'Agenzia delle Dogane, per la disponibilià e la collaborazione, riportiamo di seguito il testo integrale della risposta. A titolo informativo, appare opportuno premettere che, sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi i 150 Euro (art.27 del Reg. CEE n.918/83 e successive modifiche ed integrazioni). Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco. Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 Euro), la franchigia ai fini dell'IVA è fissata in 22 Euro (art.5 del DM n.489/97). Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 Euro, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA. Al riguardo, si precisa che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato. Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni per l’applicazione della franchigia, si fa presente che, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA). La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la generalità dei dazi) è data, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del Reg. CEE n. 2913/92, dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione (art. 32 del citato Reg. CEE). Ai sensi dell'art.69 del DPR n.633/72, la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è data dal valore doganale come sopra descritto, cui vanno sommati gli eventuali dazi afferenti, nonché le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità. E', tuttavia, necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico del prodotto, per poi applicare il relativo trattamento daziario e fiscale e per verificare la necessità di licenze o limitazioni all'importazione; a tal fine (l'interessato, ndr) potrà acquisire le informazioni necessarie, consultando la pagina "Tariffa Doganale TARIC" sul sito web di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it). Ciò premesso, in caso di erronea applicazione degli oneri doganali, si comunica che la normativa comunitaria (art.78 del Reg. CEE n.2913/92) e la normativa nazionale (art.11 del D.L.vo n.374/90) prevedono l'istituto della revisione dell'accertamento, con il quale l'autorità doganale (autonomamente) o l'operatore interessato (su istanza di parte), entro tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, possono rispettivamente procedere o richiedere la revisione dello stesso nei casi in cui viene riscontrata una diversità di valore, origine, o classificazione dei beni rispetto a quanto indicato in dichiarazione. In caso di riscontro della difformità, l'ufficio doganale procederà alla rettifica della dichiarazione, con riliquidazione dei diritti in precedenza accertati e conseguente recupero dei maggiori diritti eventualmente accertati ovvero il rimborso di quelli indebitamente riscossi. Nel caso di spedizioni curate da soggetti autorizzati ad operare in procedura domiciliata (Società Poste Italiane SpA ed alcuni Corrieri Internazionali), al fine di ottenere la revisione d’accertamento, l’istanza dovrà essere presentata ai citati soggetti, in quanto detta autorizzazione consente di effettuare gli adempimenti doganali direttamente presso i propri magazzini senza l'obbligo di presentare le merci in dogana rimanendo, pertanto, responsabili del corretto svolgimento dell'operazione doganale. Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine - Agenzia delle Dogane esclusiva per International Traders Redazione InterTraders Fonte: www.intertraders.eu |
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