E-commerce e diritto: merce ordinata e rubata prima della consegna al destinatario. Che fare?
autore: Michele Pierluigi Massa
21/01/2008
E-commerce e diritto: merce ordinata e rubata prima della consegna al destinatario. Che fare?
Un quesito particolarmente interessante per chi si occupa di e-commerce ci è stato posto da un lettore ed è il seguente:
“Ho effettuato un ordine via internet. Il giorno in cui avrei dovuto ricevere la merce mi contatta il corriere dicendomi che l’autista del furgone, che trasportava la merce da me ordinata, è stato derubato del veicolo.
Cosa accadrà adesso? Sul sito non vi era alcuna possibilità di optare per una spedizione assicurata. Chi mi rimborserà: il negozio o il corriere?”


Segue la risposta.

I furti di veicoli trasportanti merce (specie se di valore) purtroppo non sono infrequenti. Per rimediare a simile inconveniente e, quindi, alla perdita della stessa merce, solitamente le ditte che vendono on line consigliano ai clienti di assicurare ciò che intendono acquistare, indicando l’ammontare del supplemento per tale operazione.

E’ bene, comunque, che l’acquirente, nel caso in cui sul sito del venditore non vi sia alcuna informazione al riguardo, chieda a quest’ultimo se il pacco possa essere assicurato e fino a quale importo. Nel caso in cui ciò sia possibile e il collo vada perduto durante il trasporto, a seconda delle condizioni contrattuali presenti sul portale, il negoziante dovrebbe offrire la spedizione di un prodotto uguale a quello del primo ordine oppure, se non vi è disponibilità, la restituzione della somma pagata.

Se invece nelle condizioni di acquisto non è prevista tale opzione, in caso di furto del veicolo la responsabilità è del vettore (quello contrattuale, che sia ad es. TNT, Bartolini, UPS, ecc., dato che il trasporto materiale della merce è affidato successivamente a terzi), salvo che questi non provi che la perdita del collo sia derivata “da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario” (art. 1693 c.c.).

Poichè la perdita della merce non è stata causata nè dalla natura o dai vizi di questa o del suo imballaggio, nè da colpa del mittente o del destinatario, sembra allora delinearsi nella fattispecie de qua (il furto) il caso fortuito. Tuttavia, la Cassazione, secondo un orientamento costante, ha escluso tale ipotesi, in quanto il furto non è un evento imprevedibile e inevitabile, ma rientra nella normale alea del trasporto di merci, sempre che non sia accompagnato “da minacce o violenza alla persona” (sentt. 1288/81; 2515/1986; 7532/86; 10392/91).

Pertanto, avendosi responsabilità (contrattuale) del vettore, l’acquirente potrà chiedere a questi, oltre al rimborso di quanto pagato per l’acquisto del bene (prezzo e spese di spedizione), il risarcimento dei danni subiti (sempre che li dimostri), quantificati, ai sensi dell’art. 1696 c.c., secondo il prezzo corrente della merce nel luogo e nel tempo in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna e salvo i limiti massimi di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Sebbene nel quesito non sia specificato, presumiamo che nel caso di specie si tratti di trasporto nazionale, con conseguente applicazione al risarcimento del limite massimo di 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta.


Michele Pierluigi Massa
esclusiva per International Traders

Fonte: www.intertraders.eu

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