E-commerce e diritto: valore probatorio della firma apposta sul dispositivo touch screen del corriere al momento della consegna di un pacco.
autore: Michele Pierluigi Massa
21/12/2007
E-commerce e diritto: valore probatorio della firma apposta sul dispositivo touch screen del corriere al momento della consegna di un pacco.
Tra le numerose email inviate dai nostri lettori negli ultimi tempi una delle domande più frequenti riguarda una forma di sottoscrizione di uso ormai comune nell'e-commerce indiretto (in cui l'ordine è effettuato via Internet e la consegna del bene avviene presso il domicilio dell'ordinante): quella apposta a mezzo pennino su dispositivo “touch screen” o tavoletta grafica in dotazione a gran parte dei corrieri.

In particolare ci è stato chiesto quale efficacia probatoria abbia una firma apposta su tali dispositivi.

Segue la risposta:

Innanzitutto è da escludere che tale firma abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c. perché non si tratta né di una firma autografa, dato che questa è legata indissolubilmente al documento tramite il supporto cartaceo, né di una firma digitale, dato che quella in oggetto non è il prodotto di una complessa procedura informatica finalizzata a rendere certa e univoca la provenienza e l'autenticità di un documento informatico.

Da escludere è anche l'applicabilità dell'art.21, co.1, d.lgs.82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), che sottopone alla libera valutazione del giudice ogni documento informatico cui è apposta una firma elettronica, tenuto conto della non immaterialità della ricevuta di consegna allegata alla lettera di vettura (il foglio di carta contenente i dati della spedizione che ci presenta il vettore al momento della consegna della merce) e, quindi, della sua non configurabilità nella categoria dei documenti informatici (categoria, quest'ultima, richiesta anche per la firma digitale).

Corretta è invece, a parere dello scrivente, l'ascrivibilità della firma in esame nell'ambito applicativo dell'art. 2712 cc., che così recita: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

In particolare, tale tipo di firma è da inserirsi nell'ipotesi residuale di "ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose" e formerà piena prova solo se colui contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità alla propria firma autografa.


Michele Pierluigi Massa
esclusiva per International Traders

Fonte: www.intertraders.eu

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