L’IVA nel commercio elettronico autore: Carla Pappalardo 13/09/2007 ![]() Parte I: Il trattamento fiscale è diverso a seconda che la vendita abbia a oggetto beni materiali o “digitalizzati”
La continua e sempre più rapida evoluzione della tecnologia, che ha profondamente influenzato negli ultimi dieci anni la nostra società, ha offerto agli operatori economici l’opportunità di utilizzare un ulteriore mezzo per commercializzare i propri prodotti, comunemente denominato commercio elettronico, un mezzo in grado di consentire la conquista di nuovi mercati potenzialmente privi di confini geografici.
Dal punto di vista strettamente giuridico, non esiste una definizione del commercio elettronico. Dall’esame di alcune direttive comunitarie, della direttiva n. 31 del 2000 in particolare, si desume che può essere definita commercio elettronico l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella:
Allo stato attuale, esistono tre diversi canali elettronici di commercio:
Parte II: Nella forma “indiretta”, la cessione è assimilata alle vendite per corrispondenza Nel commercio elettronico indiretto, la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, eccetera). L’acquisto si realizza a seguito dell’ordine effettuato on-line dal cliente, che sceglie il prodotto accedendo al portale messo a disposizione dal venditore. Successivamente, ci sarà il pagamento, anche mediante mezzi elettronici, e la consegna materiale del bene a destinazione presso l’indirizzo indicato dall’acquirente. L’emissione di una fattura elettronica e l’effettuazione del pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono, però, sufficienti per considerare l’operazione, sotto l’aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri fissati dall’Unione europea per il commercio elettronico diretto. Considerato, infatti, che l’operazione si realizza con la consegna materiale del bene a destinazione, la tassazione deve avvenire nei modi tradizionali e, cioè, in dogana, quando si tratta di importazione da Paesi non appartenenti all’Unione europea, ovvero come vendita a distanza, quando l’operazione viene effettuata in ambito comunitario tra un fornitore e un consumatore privato, residenti in due diversi Stati, entrambi appartenenti all’Unione europea. Nel commercio elettronico indiretto, pertanto, la cessione, ai fini dell’applicazione dell’Iva viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con la conseguente applicazione delle relative norme interne, comunitarie e internazionali. Le operazioni interne Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto, effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, comprendendo tra questi anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la disciplina Iva applicabile è quella delineata in via generale dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972. E’ utile evidenziare che le operazioni in esame, in quanto equiparate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante emissione di fattura, come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1, né all’obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino fiscale o di ricevuta, ai sensi dell’articolo 2, lettera o), del D.P.R. n. 696 del 1996. Le operazioni intracomunitarie Le operazioni di commercio elettronico indiretto che avvengono tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione europea, essendo equiparate alla vendite a distanza, sono destinatarie, nell’ambito della disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, di alcune disposizioni specifiche, contenute negli articoli 40, comma 4, lettera b), e 41, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 331 del 1993, che riguardano, rispettivamente, le cessioni poste in essere da soggetti comunitari nei confronti di soggetti residenti in Italia, e le cessioni effettuate da soggetti residenti in Italia nei confronti di soggetti comunitari. In particolare, è prevista:
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico che hanno a oggetto beni che provengono da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 67 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 per le importazioni, e dall’articolo 8 dello stesso decreto per le esportazioni. Pertanto, se il bene acquistato, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia o meno soggetto passivo Iva, proviene da un Paese non appartenente all’Unione europea, si configura un’importazione e l’Iva, applicata in dogana, dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali. Nell’ipotesi, invece, di un soggetto Iva italiano che effettua una cessione di beni nei confronti di clienti esteri (sia imprese sia consumatori) non residenti nel territorio comunitario, trova applicazione la disciplina riservata alle cessioni all’esportazione che prevede l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta. Parte III: Se l’intera transazione, compresa la consegna del bene, avviene telematicamente (download) l’operazione rappresenta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una prestazione di servizi Nel commercio elettronico diretto, tutta la transazione commerciale, sia la cessione che la consegna del bene, avviene esclusivamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download). Come stabilito dalla direttiva n. 2002/38/Ce del 7 maggio 2002, la tassazione delle operazioni on-line, espressamente individuate dall’allegato L del documento comunitario (fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; la fornitura di software e relativo aggiornamento; la fornitura di immagini, testi e informazione e messa a disposizione di basi di dati; l’accesso a banche dati; la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte e d’azzardo, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento nonché la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza), deve avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi, e che occorre fare riferimento al consumo, vale a dire al luogo in cui è localizzato il destinatario dell’operazione, per stabilire il luogo in cui le stesse devono essere tassate. Da tali principi consegue, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere da operatori residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, che la fornitura di beni informatici da questi effettuata a favore di clienti, soggetti passivi o privati, residenti in Paesi aderenti all’Unione europea, è da assoggettare a Iva nel territorio dell’Unione europea stessa. Invece, per le analoghe operazioni effettuate da operatori comunitari nei confronti di clienti non localizzati nell’Unione europea, viene meno il presupposto territoriale di imposizione. Di fatto, al fine di attrarre a tassazione le operazioni in esame, viene applicato il principio sancito per importazioni ed esportazioni di beni, che comporta la detassazione dei servizi informatici in uscita dal territorio comunitario e la tassazione degli stessi servizi in entrata. Per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, ogni operatore extracomunitario, che non operi per il tramite di una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, è chiamato a identificarsi fiscalmente in uno Paese comunitario. In tale Stato devono essere assolti gli adempimenti previsti dalla disciplina Iva (dichiarazione e liquidazione dell’imposta), usufruendo di specifiche semplificazioni e con riferimento a tutte le operazioni di commercio elettronico effettuate nell’intero ambito comunitario. La scelta del Paese di registrazione è lasciata all’operatore extra Ue e, in ogni caso, tale scelta non influenza l’aliquota applicabile alle operazioni poste in essere dallo stesso dopo la registrazione. Indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, infatti, l’operatore extracomunitario è tenuto ad assoggettare ogni singola operazione all’aliquota Iva prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il committente. L’obbligo di registrazione grava su qualunque impresa extracomunitaria, che pone in essere operazioni di commercio elettronico nei confronti di committenti privati comunitari, indipendentemente dall’ammontare delle operazioni effettuate nel corso dell’anno. La direttiva n. 2002/38/Ce, stabilisce, inoltre, che per le operazioni di commercio elettronico diretto trova sempre applicazione l’imposta secondo le aliquote ordinarie previste dai singoli Stati membri. E’ esclusa, infatti, per tali operazioni, l’applicazione delle aliquote agevolate di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della VI direttiva. Nell’ordinamento italiano, la direttiva n. 2002/38/Ce è stata recepita con l’emanazione del Dlgs 1° agosto 2003, n. 273, in vigore dal 4 ottobre 2003, il quale, tra l’altro, ha introdotto, nell’ambito del D.P.R. n. 633 del 1972, la disciplina Iva applicabile agli operatori che intendono identificarsi in Italia, contenuta nell’articolo 74-quinquies. L’identificazione diretta, nel commercio elettronico, è riservata agli operatori stabiliti fuori dal territorio dell’Unione europea, che effettuano le operazioni, qualificabili come di “commercio elettronico diretto”, in ambito Ue e nei confronti di consumatori privati. Per operatore stabilito fuori del territorio dell’Unione europea si intende un soggetto passivo estero (extra Ue) che:
Al fine di poter procedere all’identificazione, l’operatore extracomunitario deve presentare un’apposita dichiarazione di inizio attività che prevede l’indicazione:
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili richiesti all’operatore extra UE identificatosi ai sensi dell’articolo 74-quinquies, è prevista:
Carla Pappalardo International Traders ringrazia FISCOoggi per l'autorizzazione a pubblicare il presente articolo. Fonte: www.fiscooggi.it |
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